Decreto fiscale n.148/2017: novità sulla rottamazione dei ruoli
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 172/2017 di conversione del DL n. 148/2017, sono state approvate definitivamente alcune importanti disposizioni in materia fiscale.
Tra le principali novità si segnala la nuova scadenza della quarta rata prevista per la “prima” rottamazione dei ruoli. L’art. 1 del DL 148/2017 fissa il termine per il pagamento della quarta rata di cui alla lettera b) dell’art. 6, comma3, del DL n. 193/2016 in scadenza il 30.04.2018 al 31.07.2018. Invece, il termine per il pagamento della quinta e ultima rata rimane invariato al 30.09.2018.
Ulteriore novità, la più rilevante della legge di conversione, è l’introduzione della cosiddetta “seconda” rottamazione dei ruoli che segue le regole di quella prevista originariamente dal DL 193/2016.
La nuova definizione agevolata viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, di conseguenza bisogna pagare l’intero importo a titolo di capitale, gli interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione.
La domanda di adesione a detta rottamazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 maggio 2018, a tal proposito l’Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti la procedura online “Fai D.A. te” o il modello DA 2000/17, entrambi gratuitamente disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure lo si può ritirare presso gli sportelli.
Il modello deve essere presentato personalmente dal debitore oppure mediante un intermediario, in quest’ultimo caso si deve allegare copia del documento d’identità del debitore e dell’intermediario. Deve essere consegnato manualmente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con invio alle caselle PEC indicate nel modello stesso o mediante il sito dell’Agenzia con la procedura on line “Fai D.A. te”.
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione si rinuncia ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di definizione e consente l’inibizione di fermi e ipoteche oltre alla sospensione delle azioni esecutive ad eccezione di quelle che sono irreversibili.
Inoltre, il debitore può scegliere quali ruoli rottamare non essendo obbligato alla rottamazione di tutti i carichi.
Nella domanda si deve indicare se si vuole effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in forma rateale, in tal caso sono previste in tutto cinque rate, ma il contribuente può effettuare il pagamento anche in due, tre o quattro rate. Si ricorda che nel caso in cui si opta per il pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi previsti dall’art. 21 del DPR 602/73 nella misura pari al 4,5% annuo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2018 provvederà a comunicare l’importo da pagare a seguito della presentazione della domanda di rottamazione.
I pagamenti in unica soluzione o in cinque rate vanno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione alle seguenti scadenze:
- 31 luglio 2018 sia per il pagamento in unica soluzione sia per la prima rata;
- 30 settembre 2018 per la seconda rata;
- 31 ottobre 2018 per la terza rata;
- 30 novembre 2018 per la quarta rata;
- 28 febbraio 2019 per la quinta rata.
Infine, si ricorda che in caso di tardivo o mancato pagamento anche di una sola delle rate previste si decade dal beneficio della rottamazione e quindi saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora e non si potrà richiedere un ulteriore dilazione.
Dott.ssa Giulia Colicchio
Decreto fiscale n.148/2017: novità sulla rottamazione dei ruoli
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 172/2017 di conversione del DL n. 148/2017, sono state approvate definitivamente alcune importanti disposizioni in materia fiscale.
Tra le principali novità si segnala la nuova scadenza della quarta rata prevista per la “prima” rottamazione dei ruoli. L’art. 1 del DL 148/2017 fissa il termine per il pagamento della quarta rata di cui alla lettera b) dell’art. 6, comma3, del DL n. 193/2016 in scadenza il 30.04.2018 al 31.07.2018. Invece, il termine per il pagamento della quinta e ultima rata rimane invariato al 30.09.2018.
Ulteriore novità, la più rilevante della legge di conversione, è l’introduzione della cosiddetta “seconda” rottamazione dei ruoli che segue le regole di quella prevista originariamente dal DL 193/2016.
La nuova definizione agevolata viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, di conseguenza bisogna pagare l’intero importo a titolo di capitale, gli interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione.
La domanda di adesione a detta rottamazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 maggio 2018, a tal proposito l’Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti la procedura online “Fai D.A. te” o il modello DA 2000/17, entrambi gratuitamente disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure lo si può ritirare presso gli sportelli.
Il modello deve essere presentato personalmente dal debitore oppure mediante un intermediario, in quest’ultimo caso si deve allegare copia del documento d’identità del debitore e dell’intermediario. Deve essere consegnato manualmente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con invio alle caselle PEC indicate nel modello stesso o mediante il sito dell’Agenzia con la procedura on line “Fai D.A. te”.
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione si rinuncia ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di definizione e consente l’inibizione di fermi e ipoteche oltre alla sospensione delle azioni esecutive ad eccezione di quelle che sono irreversibili.
Inoltre, il debitore può scegliere quali ruoli rottamare non essendo obbligato alla rottamazione di tutti i carichi.
Nella domanda si deve indicare se si vuole effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in forma rateale, in tal caso sono previste in tutto cinque rate, ma il contribuente può effettuare il pagamento anche in due, tre o quattro rate. Si ricorda che nel caso in cui si opta per il pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi previsti dall’art. 21 del DPR 602/73 nella misura pari al 4,5% annuo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2018 provvederà a comunicare l’importo da pagare a seguito della presentazione della domanda di rottamazione.
I pagamenti in unica soluzione o in cinque rate vanno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione alle seguenti scadenze:
- 31 luglio 2018 sia per il pagamento in unica soluzione sia per la prima rata;
- 30 settembre 2018 per la seconda rata;
- 31 ottobre 2018 per la terza rata;
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- 28 febbraio 2019 per la quinta rata.
Infine, si ricorda che in caso di tardivo o mancato pagamento anche di una sola delle rate previste si decade dal beneficio della rottamazione e quindi saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora e non si potrà richiedere un ulteriore dilazione.
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