Covid-19: imprese in difficoltà e liquidità alle aziende. Azioni esecutive ed azioni da parte dei creditori nei confronti dei debitori
È noto a tutti ormai come la Pandemia (così definita dall’OMS) da Covid-19 ha avuto un impatto devastante non solo sulla salute e sulla vita delle persone ma anche soprattutto nel sistema economico mondiale.
In Italia, infatti, sono a rischio milioni di euro riguardo a contratti di vendita e forniture di beni e servizi, nonché contratti di committenza, in quanto i medesimi non possono essere eseguiti visto il lockdown, e cioè tutta una serie di misure di distanziamento sociale – adottate dal Governo- atte a contenere il diffondersi del virus.
Analizzeremo qui alcune delle misure prese a favore delle Imprese, in special modo nella procedura fallimentare ed in quelle esecutive.
Il D.L. n° 23 del 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 08/04/2020) all’art. 5 dispone il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa al 01/09/2021, e l’art.10, invece, prevede che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per la dichiarazione dello stato d’insolvenza nel caso di liquidazione coatta amministrativa, che sono stati depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 siano improcedibili.
Con tale intervento il legislatore ha voluto senz’altro tutelare le aziende che sono già in uno stato di difficoltà, insomma, ha cercato di difendere l’attività d’impresa da una eventuale sentenza di fallimento almeno fino al 30 giugno 2020.
Tuttavia, il legislatore non ha previsto una noma ad hoc per la sospensione delle azioni esecutive che siano iniziate o da iniziare nei confronti di una determinata impresa.
L’art. 83 del Decreto “Cura Italia” (D.L. n° 18/2020) si limita semplicemente a prevedere una sospensione generale delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (sospensione prorogata fino all’11 maggio 2020 con il D.L. n° 23/2020).
Pertanto, al momento sembrerebbero sospese anche le udienze dei processi di esecuzione, così fino all’11 maggio 2020 l’imprenditore può stare relativamente tranquillo. Ed infatti, ad emergenza finita per le aziende tutto ritornerà alla “normalità” seppure con conseguenze ancor più devastanti vista l’impossibilità, causata dal Covid-19, di far fonte ai propri obblighi.
E, proprio in relazione al mancato adempimento della obbligazione causa Covid-19, il decreto “Cura Italia” all’art. 91 ha previsto espressamente che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
A tal fine, vengono in rilevo le cause di forza maggiore e caso fortuito che possono incidere sui rapporti contrattuali.
Sebbene, non esista una specifica definizione di forza maggiore essa è senz’altro rinvenibile negli artt. 1256 e1463 c.c., rubricati rispettivamente “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” e “Impossibilità totale”
L’art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione si estingua quando la prestazione diviene impossibile “per una causa non imputabile al debitore”.
Si ritiene che per causa non imputabile debba intendersi quella che consiste in un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza, e tali sono appunto la forza maggiore ed il caso fortuito.
È senz’altro da ritenere che la pandemia da Covid-19 rientri nel novero delle cause imprevedibili ed inevitabili.
Pertanto, ritornando all’art. 91 del decreto-legge, il governo ha voluto in qualche modo tutelare il debitore, ed infatti, ne escluderebbe la responsabilità dal risarcimento del danno tutte le volte in cui l’inadempimento derivi dal rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Lo stesso principio si applica ad eventuali decadenze o penali che siano connessi al ritardato od omesso adempimento.
Si pensi ad esempio all’impossibilità di trasportare la merce da un luogo ad un altro e ad un contratto che prevede l’applicazione di una penale se ciò non avviene, orbene, in tal caso la penale può non essere dovuta se la tempestiva consegna è mancata per il rispetto delle misure di contenimento.
Il problema per le imprese comunque resta, nel momento in cui tali misure non saranno più necessarie le aziende debitrici si vedranno recapitare le azioni più disparate da parte dei creditori, a nulla rilevando la crisi economica che si è venuta a creare.
Pertanto, sarebbero auspicabili ulteriori interventi da parte del legislatore a tutela delle aziende nella fase post-Covid 19 in modo tale da tenere saldo il tessuto economico della nostra società.
Non bisogna dimenticare che, l’art. 1 della Cost. sancisce espressamente “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e che a sua volta l’art. 4 comma 1° Cost. nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro ne promuove le condizioni affinché tale diritto sia reso effettivo.
Tali principi non possono esistere se non attraverso la creazione di nuove aziende ed il “buono stato di salute” di quelle già esistenti. Lo Stato non può pensare che l’imprenditore faccia tutto da sé.
Fonte foto: Database Freepik
Covid-19: imprese in difficoltà e liquidità alle aziende. Azioni esecutive ed azioni da parte dei creditori nei confronti dei debitori
È noto a tutti ormai come la Pandemia (così definita dall’OMS) da Covid-19 ha avuto un impatto devastante non solo sulla salute e sulla vita delle persone ma anche soprattutto nel sistema economico mondiale.
In Italia, infatti, sono a rischio milioni di euro riguardo a contratti di vendita e forniture di beni e servizi, nonché contratti di committenza, in quanto i medesimi non possono essere eseguiti visto il lockdown, e cioè tutta una serie di misure di distanziamento sociale – adottate dal Governo- atte a contenere il diffondersi del virus.
Analizzeremo qui alcune delle misure prese a favore delle Imprese, in special modo nella procedura fallimentare ed in quelle esecutive.
Il D.L. n° 23 del 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 08/04/2020) all’art. 5 dispone il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa al 01/09/2021, e l’art.10, invece, prevede che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per la dichiarazione dello stato d’insolvenza nel caso di liquidazione coatta amministrativa, che sono stati depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 siano improcedibili.
Con tale intervento il legislatore ha voluto senz’altro tutelare le aziende che sono già in uno stato di difficoltà, insomma, ha cercato di difendere l’attività d’impresa da una eventuale sentenza di fallimento almeno fino al 30 giugno 2020.
Tuttavia, il legislatore non ha previsto una noma ad hoc per la sospensione delle azioni esecutive che siano iniziate o da iniziare nei confronti di una determinata impresa.
L’art. 83 del Decreto “Cura Italia” (D.L. n° 18/2020) si limita semplicemente a prevedere una sospensione generale delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (sospensione prorogata fino all’11 maggio 2020 con il D.L. n° 23/2020).
Pertanto, al momento sembrerebbero sospese anche le udienze dei processi di esecuzione, così fino all’11 maggio 2020 l’imprenditore può stare relativamente tranquillo. Ed infatti, ad emergenza finita per le aziende tutto ritornerà alla “normalità” seppure con conseguenze ancor più devastanti vista l’impossibilità, causata dal Covid-19, di far fonte ai propri obblighi.
E, proprio in relazione al mancato adempimento della obbligazione causa Covid-19, il decreto “Cura Italia” all’art. 91 ha previsto espressamente che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
A tal fine, vengono in rilevo le cause di forza maggiore e caso fortuito che possono incidere sui rapporti contrattuali.
Sebbene, non esista una specifica definizione di forza maggiore essa è senz’altro rinvenibile negli artt. 1256 e1463 c.c., rubricati rispettivamente “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” e “Impossibilità totale”
L’art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione si estingua quando la prestazione diviene impossibile “per una causa non imputabile al debitore”.
Si ritiene che per causa non imputabile debba intendersi quella che consiste in un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza, e tali sono appunto la forza maggiore ed il caso fortuito.
È senz’altro da ritenere che la pandemia da Covid-19 rientri nel novero delle cause imprevedibili ed inevitabili.
Pertanto, ritornando all’art. 91 del decreto-legge, il governo ha voluto in qualche modo tutelare il debitore, ed infatti, ne escluderebbe la responsabilità dal risarcimento del danno tutte le volte in cui l’inadempimento derivi dal rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Lo stesso principio si applica ad eventuali decadenze o penali che siano connessi al ritardato od omesso adempimento.
Si pensi ad esempio all’impossibilità di trasportare la merce da un luogo ad un altro e ad un contratto che prevede l’applicazione di una penale se ciò non avviene, orbene, in tal caso la penale può non essere dovuta se la tempestiva consegna è mancata per il rispetto delle misure di contenimento.
Il problema per le imprese comunque resta, nel momento in cui tali misure non saranno più necessarie le aziende debitrici si vedranno recapitare le azioni più disparate da parte dei creditori, a nulla rilevando la crisi economica che si è venuta a creare.
Pertanto, sarebbero auspicabili ulteriori interventi da parte del legislatore a tutela delle aziende nella fase post-Covid 19 in modo tale da tenere saldo il tessuto economico della nostra società.
Non bisogna dimenticare che, l’art. 1 della Cost. sancisce espressamente “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e che a sua volta l’art. 4 comma 1° Cost. nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro ne promuove le condizioni affinché tale diritto sia reso effettivo.
Tali principi non possono esistere se non attraverso la creazione di nuove aziende ed il “buono stato di salute” di quelle già esistenti. Lo Stato non può pensare che l’imprenditore faccia tutto da sé.
Fonte foto: Database Freepik
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]