Published On: 10 Aprile 2020Categories: Pronto Intervento Imprese

Decreto Cura Italia: quesiti e approfondimenti (parte 3)

Nell’ottica di una corretta informazione a seguito delle novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia”, abbiamo analizzato una serie di quesiti utili per comprendere meglio gli effetti e le dinamiche di questa misura*

Ecco il terzo step del nostro approfondimento.

 

  1. Quali strumenti sono messi a disposizione a norma di legge riguardo l’investimento in campagne pubblicitarie, per poter rilanciare le vendite?

il Decreto Legge n. 18/2020, Decreto Cura Italia, si è preoccupato di fronteggiare la crisi economica che ha investito le famiglie e la società, sotto vari punti di vista. Nello specifico, il Decreto Cura Italia, è intervenuto anche nella rimodulazione del Bonus Pubblicità. Si tratta di uno strumento introdotto dal D.L n. 50/2017, e che oggi viene riformulato alla luce della emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Le novità sono contenute nell’art. 98 del Decreto Legge e si propongono la finalità di incentivare il settore della pubblicità. In particolare, può essere utilizzato dalle imprese che mirano ad incrementare i loro guadagni investendo il business in campagne pubblicitarie o sui mezzi di informazione, offrendo loro importanti agevolazioni fiscali. In concreto, dunque, il bonus, nella sua nuova rimodulazione, effettua un cambiamento nel calcolo del credito riconosciuto, in quanto fissa al 30% la somma spettante sul totale dell’importo investito, e non più solo sulla quota incrementale, diventando così uno strumento più vantaggioso per le imprese che mirano a far fronte alla caduta dei volumi di investimento.

 

 

  1. E’ possibile sospendere il pagamento dei canoni relativi agli impianti sportivi pubblici gestiti da società calcistiche?

Il decreto legge Cura Italia prevede espressamente la sospensione del versamento dei canoni per il settore sportivo. Ed infatti, il legislatore assieme alle misure di contenimento del Covid-19 ha previsto che per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, nonché per le società ed associazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali. Ovviamente il decreto pone una condizione, e cioè che si abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato.

Tuttavia, il secondo comma dell’art. 95 sancisce che i versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Pertanto, sebbene la sospensione sembrerebbe operare in modo automatico, i canoni dovranno comunque essere corrisposti in un secondo momento e, nel silenzio della norma nel caso in cui si ritenga di effettuare il pagamento rateizzato sarebbe opportuno presentare apposita istanza.

 

  1. Se i contratti per la consegna di prodotti manufatturieri prevede una penale e non è possibile effettuare le consegne, quali contro misure è possibile adottare?

L’art. 91 del d.l. n° 18 del 2020 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) dispone che, la responsabilità per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in relazione al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, è sempre valutata in modo da escluderla, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.

Pertanto, qualora la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione assunta derivi dalle misure di contenimento del Covid-19 non sarà costretto a pagare la penale.

 

 

  1. Vi sono contributi o sgravi fiscali per la sanificazione di mezzi di trasporto per il trasporto di persone?  

In materia di autoservizi pubblici non di linea, il Legislatore ha disposto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei Trasporti di un fondo ad hoc di due milioni di euro per l’anno 2020. Grazie a tale fondo l’imprenditore potrà richiedere il rimborso del 50% delle spese totali sostenute per isolare le postazioni di guida del mezzo di trasporto a patto che l’isolamento sia avvenuto mediante paratie divisorie omologate, autorizzate o comunque dotate di certificati di conformità. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, “Cura Italia”, ancora non emanato, saranno riconosciute le modalità di richiesta del contributo e di erogazione dello stesso. Purtroppo, i due milioni di Euro stanziati non sono sufficienti neanche a ripagare una piccola parte dei costi sostenuti, come confermato dalle associazioni di categoria di riferimento, le quali si aspettavano ben altro impegno da parte dell’attuale Governo. Infatti, saranno soddisfatte solo le richieste presentate per prime e inerenti a paratie omologate, dato che si garantisce il rimborso del 50% delle spese sostenute sino all’esaurimento delle disponibilità del fondo, che come si è detto non sarà sufficiente a soddisfare tutti gli operatori della categoria. Si consiglia di affidarsi ad uno Studio Legale in grado di monitorare perennemente l’emanazione del suddetto Decreto e in grado di predisporre correttamente il modulo di richiesta del contributo, soprattutto ove si tratti di attività imprenditoriale svolta mediante un elevato numero di mezzi di trasporto e pertanto comportante ingenti spese di messa in sicurezza con costi esorbitanti.

 

  1. Come possono procedere le Società per Azioni nello svolgimento delle loro assemblee per garantire l’espressione del voto in questo periodo?

  

Il Decreto Legge. n. 18 del 17.03.2020, “Decreto Cura Italia”, ha recepito le esigenze di soggetti obbligati a spostarsi fisicamente dalla propria residenza o dal proprio domicilio prevedendo la possibilità di espletare le proprie mansioni o badare ai propri interessi da casa. In deroga alla disciplina ordinaria l’art. 106 del su menzionato Decreto Legge, ha previsto due alternative possibilità per S.p.A, S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, l’espressione del voto per via elettronica o lo svolgimento dell’intera assemblea in via telematica. Nel Primo caso sarà possibile esprimere validamente il proprio voto mediante mezzo elettronico o per corrispondenza con possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, (si pensi alla semplice videochiamata o a più complessi mezzi di conference call), nel secondo caso sarà possibile disporre lo svolgimento dell’assemblea unicamente nelle testé citate vie, in ogni caso sarà necessario garantire l’identificazione dei partecipanti al voto, la loro partecipazione e il libero esercizio del diritto al voto. Proprio la possibilità e non l’obbligo di disporre tali misure in caso di necessità, fa sorgere molti dubbi ove l’avviso di convocazione non venga inviato completo delle facoltà di cui sopra, per mancanza di mezzi ma anche per favorire la esclusione di alcuni membri dalla possibilità di esprimere il proprio voto in sede assembleare. Certa sarà la futura necessità per i soggetti lesi dalla mancata attuazione delle misure su riportate di dover ricorrere alla tutela offerta dall’ordinamento per l’annullamento delle eventuali delibere assunte.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica

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Nell’ottica di una corretta informazione a seguito delle novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia”, abbiamo analizzato una serie di quesiti utili per comprendere meglio gli effetti e le dinamiche di questa misura*

Ecco il terzo step del nostro approfondimento.

 

  1. Quali strumenti sono messi a disposizione a norma di legge riguardo l’investimento in campagne pubblicitarie, per poter rilanciare le vendite?

il Decreto Legge n. 18/2020, Decreto Cura Italia, si è preoccupato di fronteggiare la crisi economica che ha investito le famiglie e la società, sotto vari punti di vista. Nello specifico, il Decreto Cura Italia, è intervenuto anche nella rimodulazione del Bonus Pubblicità. Si tratta di uno strumento introdotto dal D.L n. 50/2017, e che oggi viene riformulato alla luce della emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Le novità sono contenute nell’art. 98 del Decreto Legge e si propongono la finalità di incentivare il settore della pubblicità. In particolare, può essere utilizzato dalle imprese che mirano ad incrementare i loro guadagni investendo il business in campagne pubblicitarie o sui mezzi di informazione, offrendo loro importanti agevolazioni fiscali. In concreto, dunque, il bonus, nella sua nuova rimodulazione, effettua un cambiamento nel calcolo del credito riconosciuto, in quanto fissa al 30% la somma spettante sul totale dell’importo investito, e non più solo sulla quota incrementale, diventando così uno strumento più vantaggioso per le imprese che mirano a far fronte alla caduta dei volumi di investimento.

 

 

  1. E’ possibile sospendere il pagamento dei canoni relativi agli impianti sportivi pubblici gestiti da società calcistiche?

Il decreto legge Cura Italia prevede espressamente la sospensione del versamento dei canoni per il settore sportivo. Ed infatti, il legislatore assieme alle misure di contenimento del Covid-19 ha previsto che per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, nonché per le società ed associazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali. Ovviamente il decreto pone una condizione, e cioè che si abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato.

Tuttavia, il secondo comma dell’art. 95 sancisce che i versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Pertanto, sebbene la sospensione sembrerebbe operare in modo automatico, i canoni dovranno comunque essere corrisposti in un secondo momento e, nel silenzio della norma nel caso in cui si ritenga di effettuare il pagamento rateizzato sarebbe opportuno presentare apposita istanza.

 

  1. Se i contratti per la consegna di prodotti manufatturieri prevede una penale e non è possibile effettuare le consegne, quali contro misure è possibile adottare?

L’art. 91 del d.l. n° 18 del 2020 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) dispone che, la responsabilità per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in relazione al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, è sempre valutata in modo da escluderla, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.

Pertanto, qualora la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione assunta derivi dalle misure di contenimento del Covid-19 non sarà costretto a pagare la penale.

 

 

  1. Vi sono contributi o sgravi fiscali per la sanificazione di mezzi di trasporto per il trasporto di persone?  

In materia di autoservizi pubblici non di linea, il Legislatore ha disposto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei Trasporti di un fondo ad hoc di due milioni di euro per l’anno 2020. Grazie a tale fondo l’imprenditore potrà richiedere il rimborso del 50% delle spese totali sostenute per isolare le postazioni di guida del mezzo di trasporto a patto che l’isolamento sia avvenuto mediante paratie divisorie omologate, autorizzate o comunque dotate di certificati di conformità. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, “Cura Italia”, ancora non emanato, saranno riconosciute le modalità di richiesta del contributo e di erogazione dello stesso. Purtroppo, i due milioni di Euro stanziati non sono sufficienti neanche a ripagare una piccola parte dei costi sostenuti, come confermato dalle associazioni di categoria di riferimento, le quali si aspettavano ben altro impegno da parte dell’attuale Governo. Infatti, saranno soddisfatte solo le richieste presentate per prime e inerenti a paratie omologate, dato che si garantisce il rimborso del 50% delle spese sostenute sino all’esaurimento delle disponibilità del fondo, che come si è detto non sarà sufficiente a soddisfare tutti gli operatori della categoria. Si consiglia di affidarsi ad uno Studio Legale in grado di monitorare perennemente l’emanazione del suddetto Decreto e in grado di predisporre correttamente il modulo di richiesta del contributo, soprattutto ove si tratti di attività imprenditoriale svolta mediante un elevato numero di mezzi di trasporto e pertanto comportante ingenti spese di messa in sicurezza con costi esorbitanti.

 

  1. Come possono procedere le Società per Azioni nello svolgimento delle loro assemblee per garantire l’espressione del voto in questo periodo?

  

Il Decreto Legge. n. 18 del 17.03.2020, “Decreto Cura Italia”, ha recepito le esigenze di soggetti obbligati a spostarsi fisicamente dalla propria residenza o dal proprio domicilio prevedendo la possibilità di espletare le proprie mansioni o badare ai propri interessi da casa. In deroga alla disciplina ordinaria l’art. 106 del su menzionato Decreto Legge, ha previsto due alternative possibilità per S.p.A, S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, l’espressione del voto per via elettronica o lo svolgimento dell’intera assemblea in via telematica. Nel Primo caso sarà possibile esprimere validamente il proprio voto mediante mezzo elettronico o per corrispondenza con possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, (si pensi alla semplice videochiamata o a più complessi mezzi di conference call), nel secondo caso sarà possibile disporre lo svolgimento dell’assemblea unicamente nelle testé citate vie, in ogni caso sarà necessario garantire l’identificazione dei partecipanti al voto, la loro partecipazione e il libero esercizio del diritto al voto. Proprio la possibilità e non l’obbligo di disporre tali misure in caso di necessità, fa sorgere molti dubbi ove l’avviso di convocazione non venga inviato completo delle facoltà di cui sopra, per mancanza di mezzi ma anche per favorire la esclusione di alcuni membri dalla possibilità di esprimere il proprio voto in sede assembleare. Certa sarà la futura necessità per i soggetti lesi dalla mancata attuazione delle misure su riportate di dover ricorrere alla tutela offerta dall’ordinamento per l’annullamento delle eventuali delibere assunte.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica

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