Published On: 4 Marzo 2013Categories: Risposte di Scicchitano

Debiti con l’erario, Equitalia può ipotecare l'immobile?

Egregio Professore,

La contatto per sottoporre alla Sua attenzione una questione che mi riguarda personalmente. Ho un debito con l’erario pari ad € 11.000, 00 che non sono riuscita ad estinguere ed ho appreso da pochi giorni che l’Equitalia ha ipotecato l’immobile di mia proprietà.

Mi chiedo se tutto ciò sia legittimo in quanto trovo davvero ingiusto che per un debito di modico importo si possa addirittura iscrivere un’ipoteca su un immobile.

La ringrazio molto per l’aiuto che potrà darmi.

Rita

_______

Gentile Signora,

Innanzitutto non vi è dubbio che le società Equitalia, che è composta da agenti della riscossione possono, può in forza dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.

Tale iscrizione è però soggetta a limiti ben precisi che, peraltro, hanno subìto diverse modifiche ad opera di molteplici interventi normativi.

Ciò detto, la normativa attualmente vigente – di cui al Decreto Legge n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012 – ha introdotto un regime di maggior favore per il contribuente, prevedendo la possibilità per l’ente di riscossione di iscrivere ipoteca solo nella misura in cui l’importo del credito sia pari ad almeno € 20.000, 00 e ciò, a differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, a prescindere dal fatto che l’immobile in questione sia l’abitazione principale o meno del debitore.

Tale previsione normativa, tuttavia, non ha effetto retroattivo e dunque tale disciplina opererà solo ed esclusivamente con riguardo alle ipoteche iscritte successivamente alla sua entrata in vigore (2 marzo 2012), come peraltro mi sembra essere nel suo caso. Se così è, non vi è dubbio che l’iscrizione ipotecaria sia illegittima e potrà essere oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice competente da individuarsi sulla base della tipologia/natura del credito su cui si fonda l’ipoteca.

Resto a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Sergio Scicchitano

 

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Published On: 4 Marzo 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Debiti con l’erario, Equitalia può ipotecare l'immobile?

Egregio Professore,

La contatto per sottoporre alla Sua attenzione una questione che mi riguarda personalmente. Ho un debito con l’erario pari ad € 11.000, 00 che non sono riuscita ad estinguere ed ho appreso da pochi giorni che l’Equitalia ha ipotecato l’immobile di mia proprietà.

Mi chiedo se tutto ciò sia legittimo in quanto trovo davvero ingiusto che per un debito di modico importo si possa addirittura iscrivere un’ipoteca su un immobile.

La ringrazio molto per l’aiuto che potrà darmi.

Rita

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Gentile Signora,

Innanzitutto non vi è dubbio che le società Equitalia, che è composta da agenti della riscossione possono, può in forza dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.

Tale iscrizione è però soggetta a limiti ben precisi che, peraltro, hanno subìto diverse modifiche ad opera di molteplici interventi normativi.

Ciò detto, la normativa attualmente vigente – di cui al Decreto Legge n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012 – ha introdotto un regime di maggior favore per il contribuente, prevedendo la possibilità per l’ente di riscossione di iscrivere ipoteca solo nella misura in cui l’importo del credito sia pari ad almeno € 20.000, 00 e ciò, a differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, a prescindere dal fatto che l’immobile in questione sia l’abitazione principale o meno del debitore.

Tale previsione normativa, tuttavia, non ha effetto retroattivo e dunque tale disciplina opererà solo ed esclusivamente con riguardo alle ipoteche iscritte successivamente alla sua entrata in vigore (2 marzo 2012), come peraltro mi sembra essere nel suo caso. Se così è, non vi è dubbio che l’iscrizione ipotecaria sia illegittima e potrà essere oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice competente da individuarsi sulla base della tipologia/natura del credito su cui si fonda l’ipoteca.

Resto a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Sergio Scicchitano

 

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