Published On: 2 Aprile 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Danno non patrimoniale: i limiti alla liquidazione in via equitativa

Con sentenza n. 7531 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la correttezza o meno della motivazione del Giudice d’appello nella liquidazione del danno non patrimoniale.

Il caso in esame ha ad oggetto un’azione di responsabilità professionale contro l’USL e i sanitari dell’ospedale per i danni materiali e morali sofferti da una paziente in ragione di un errore diagnostico che le aveva fatto subire un intervento chirurgico non dovuto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento dei danni della paziente ritenendo che i sanitari del presidio ospedaliero avessero violato le regole di diligenza e correttezza professionale eseguendo un inutile intervento che poteva essere evitato effettuando indagini preoperatorie meno superficiali, usando strumenti meno invasivi di quelli in concreto utilizzati.

La Corte d’Appello riconosceva altresì alla danneggiata il risarcimento del danno morale e del danno estetico liquidandolo in Euro 10.000.

La USL ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di criteri nella liquidazione del danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione ritiene corretta al contrario la motivazione del Collegio di Secondo Grado che ha riformato a sua volta la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure aveva liquidato il danno non patrimoniale in modo esiguo ed irrisorio non tenendo conto dei notevoli e stressanti patemi d’animo subiti dalla paziente nel corso dell’annosa vicenda sanitaria.

Allo stesso modo ha motivato anche sul danno estetico.

Secondo gli Ermellini, il Giudice del Merito, nell’esplicazione del suo potere discrezionale, può determinare la misura del risarcimento del danno in via equitativa (Cass. 24070/2017 e Cass. 23425/2014) e tale decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà come appunto è avvenuto nel caso di specie dove il Collegio ha evidenziato il percorso valutativo seguito per la liquidazione del danno morale ed estetico.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 2 Aprile 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Danno non patrimoniale: i limiti alla liquidazione in via equitativa

Con sentenza n. 7531 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la correttezza o meno della motivazione del Giudice d’appello nella liquidazione del danno non patrimoniale.

Il caso in esame ha ad oggetto un’azione di responsabilità professionale contro l’USL e i sanitari dell’ospedale per i danni materiali e morali sofferti da una paziente in ragione di un errore diagnostico che le aveva fatto subire un intervento chirurgico non dovuto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento dei danni della paziente ritenendo che i sanitari del presidio ospedaliero avessero violato le regole di diligenza e correttezza professionale eseguendo un inutile intervento che poteva essere evitato effettuando indagini preoperatorie meno superficiali, usando strumenti meno invasivi di quelli in concreto utilizzati.

La Corte d’Appello riconosceva altresì alla danneggiata il risarcimento del danno morale e del danno estetico liquidandolo in Euro 10.000.

La USL ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di criteri nella liquidazione del danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione ritiene corretta al contrario la motivazione del Collegio di Secondo Grado che ha riformato a sua volta la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure aveva liquidato il danno non patrimoniale in modo esiguo ed irrisorio non tenendo conto dei notevoli e stressanti patemi d’animo subiti dalla paziente nel corso dell’annosa vicenda sanitaria.

Allo stesso modo ha motivato anche sul danno estetico.

Secondo gli Ermellini, il Giudice del Merito, nell’esplicazione del suo potere discrezionale, può determinare la misura del risarcimento del danno in via equitativa (Cass. 24070/2017 e Cass. 23425/2014) e tale decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà come appunto è avvenuto nel caso di specie dove il Collegio ha evidenziato il percorso valutativo seguito per la liquidazione del danno morale ed estetico.

Avv. Gavril Zaccaria

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