Diritto amministrativo
Published On: 5 Novembre 2013Categories: Articoli, Diritto amministrativo

Danno a PA: interesse ad agire perdura finché credito erariale non è interamente soddisfatto

Con la sentenza n. 61/2013 si precisa il principio secondo cui, anche se l’Amministrazione danneggiata possiede già un titolo esecutivo per il recupero del proprio credito, questo fatto non esclude il perdurare dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) della Procura contabile sino a quando il credito erariale non sia completamente soddisfatto.

Ed infatti la Corte, proprio sulla base di tale principio, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e l’eccezione di prescrizione. La sentenza ha condannato il contribuente (nel caso di specie una società) a risarcire il danno provocato all’erario per aver indebitamente percepito e distolto dallo scopo a cui era diretto un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 488/92, recante norme per l’agevolazione delle attività produttive.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto amministrativo
Published On: 5 Novembre 2013Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Danno a PA: interesse ad agire perdura finché credito erariale non è interamente soddisfatto

Con la sentenza n. 61/2013 si precisa il principio secondo cui, anche se l’Amministrazione danneggiata possiede già un titolo esecutivo per il recupero del proprio credito, questo fatto non esclude il perdurare dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) della Procura contabile sino a quando il credito erariale non sia completamente soddisfatto.

Ed infatti la Corte, proprio sulla base di tale principio, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e l’eccezione di prescrizione. La sentenza ha condannato il contribuente (nel caso di specie una società) a risarcire il danno provocato all’erario per aver indebitamente percepito e distolto dallo scopo a cui era diretto un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 488/92, recante norme per l’agevolazione delle attività produttive.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.