Crisi d'impresa: il riferimento ai principi contabili
Attraverso la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità è stato qualificato come “istituto nazionale per i principi contabili” e sono state riconosciute al medesimo Organismo le seguenti funzioni:
- emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per l’elaborazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
- fornire al Parlamento e al Governo il supporto in materia di normativa contabile ed esprimere pareri, quando richiesto da specifiche norme di legge o da pubbliche istituzioni;
- partecipazione all’elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB (International Accounting Standards Board), con l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e con organismi contabili di altri paesi.
Proprio i principi contabili dettati dall’OIC svolgono, oggi, una duplice funzione:
- interpretativa, da un punto di vista tecnico, delle norme di legge
- integrativa delle norme medesime nel caso in cui queste risultino carenti.
Atteso il difetto di una definizione normativa del c.d. “stato di crisi” e della conseguente indicazione e classificazione dei relativi sintomi, si è ritenuto di fare riferimento proprio a quanto disposto in materia dai principi contabili interni affermati dall’OIC.
Infatti mette conto rilevare che alcuni principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità forniscono definizioni utili al fine di chiarire il concetto di “crisi d’impresa”, indicando in astratto anche quelle situazioni che dovrebbero indurre l’imprenditore a percepire l’imminente inizio di uno stato di difficoltà economica dell’impresa.
Tra i principi contabili in discorso vi è ad esempio l’OIC n. 6 intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, secondo il quale la situazione di difficoltà finanziaria “è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti”
Secondo il medesimo principio contabile rappresenterebbero sintomo della difficoltà finanziaria le seguenti situazioni:
- “a. il debitore è in una situazione di difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni, per capitale e/o interessi;
- b. vi possono essere dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (going concern);
- c. il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito, sia in termini di quota capitale che di quota interessi, in base agli originari termini contrattuali e fino alla sua scadenza;
- d. il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie a tassi correnti di mercato, per debiti con caratteristiche similari a quello oggetto di ristrutturazione, se non dall’attuale creditore”.
Da tali definizioni si è spesso ritenuto di ricavare la sintomatologia della “crisi d’impresa”.
In conclusione appare evidente come lo stato di crisi in cui ogni impresa può venirsi a trovare costituisce un fenomeno poliedrico in quanto deve essere correttamente identificato e studiato sotto diversi punti di vista, non solo alla stregua delle previsioni normative contenute nella Legge Fallimentare e nel codice civile (dove peraltro ancora oggi si stenta a trovare una chiara ed univoca definizione dello stato di crisi), ma anche alla stregua dei principi contabili elaborati dall’OIC e desunti da uno studio della crisi aziendale come fenomeno empirico e non meramente astratto.
Tanto si evince dal fatto che i principi contabili in discorso, come innanzi precisato, talvolta integrano le astratte previsioni di legge individuando, in maniera chiara, situazioni concrete che dovrebbero indurre l’imprenditore a sospettare circa l’attuale stato di salute dell’impresa.
Pertanto l’imprenditore che eventualmente versi in una di quelle situazioni che il principio contabile OIC 6 descrive come sintomi di una difficoltà finanziaria dell’impresa dovrebbe, senza indugio, rivolgersi ad un professionista esperto in materia per un approfondito esame dello stato di salute della propria azienda e del suo attuale equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.
Articoli Recenti
Crisi d'impresa: il riferimento ai principi contabili
Attraverso la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità è stato qualificato come “istituto nazionale per i principi contabili” e sono state riconosciute al medesimo Organismo le seguenti funzioni:
- emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per l’elaborazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
- fornire al Parlamento e al Governo il supporto in materia di normativa contabile ed esprimere pareri, quando richiesto da specifiche norme di legge o da pubbliche istituzioni;
- partecipazione all’elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB (International Accounting Standards Board), con l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e con organismi contabili di altri paesi.
Proprio i principi contabili dettati dall’OIC svolgono, oggi, una duplice funzione:
- interpretativa, da un punto di vista tecnico, delle norme di legge
- integrativa delle norme medesime nel caso in cui queste risultino carenti.
Atteso il difetto di una definizione normativa del c.d. “stato di crisi” e della conseguente indicazione e classificazione dei relativi sintomi, si è ritenuto di fare riferimento proprio a quanto disposto in materia dai principi contabili interni affermati dall’OIC.
Infatti mette conto rilevare che alcuni principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità forniscono definizioni utili al fine di chiarire il concetto di “crisi d’impresa”, indicando in astratto anche quelle situazioni che dovrebbero indurre l’imprenditore a percepire l’imminente inizio di uno stato di difficoltà economica dell’impresa.
Tra i principi contabili in discorso vi è ad esempio l’OIC n. 6 intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, secondo il quale la situazione di difficoltà finanziaria “è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti”
Secondo il medesimo principio contabile rappresenterebbero sintomo della difficoltà finanziaria le seguenti situazioni:
- “a. il debitore è in una situazione di difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni, per capitale e/o interessi;
- b. vi possono essere dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (going concern);
- c. il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito, sia in termini di quota capitale che di quota interessi, in base agli originari termini contrattuali e fino alla sua scadenza;
- d. il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie a tassi correnti di mercato, per debiti con caratteristiche similari a quello oggetto di ristrutturazione, se non dall’attuale creditore”.
Da tali definizioni si è spesso ritenuto di ricavare la sintomatologia della “crisi d’impresa”.
In conclusione appare evidente come lo stato di crisi in cui ogni impresa può venirsi a trovare costituisce un fenomeno poliedrico in quanto deve essere correttamente identificato e studiato sotto diversi punti di vista, non solo alla stregua delle previsioni normative contenute nella Legge Fallimentare e nel codice civile (dove peraltro ancora oggi si stenta a trovare una chiara ed univoca definizione dello stato di crisi), ma anche alla stregua dei principi contabili elaborati dall’OIC e desunti da uno studio della crisi aziendale come fenomeno empirico e non meramente astratto.
Tanto si evince dal fatto che i principi contabili in discorso, come innanzi precisato, talvolta integrano le astratte previsioni di legge individuando, in maniera chiara, situazioni concrete che dovrebbero indurre l’imprenditore a sospettare circa l’attuale stato di salute dell’impresa.
Pertanto l’imprenditore che eventualmente versi in una di quelle situazioni che il principio contabile OIC 6 descrive come sintomi di una difficoltà finanziaria dell’impresa dovrebbe, senza indugio, rivolgersi ad un professionista esperto in materia per un approfondito esame dello stato di salute della propria azienda e del suo attuale equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.
Articoli Recenti
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]