Crisi aziendale. La tempestività dell’intervento. Il caso di Stefanel s.p.a.
Notizie di cronaca riferiscono dello stato di una possibile crisi aziendale che potrebbe riguardare un altro importante operatore del tessuto economico nazionale.
Il riferimento è all’articolo “Stefanel chiede il concordato, le perdite mangiano il capitale” che evidenzia come la società, a fine settembre, abbia registrato una perdita superiore al patrimonio netto, determinando conseguentemente la necessità per il suo organo amministrativo non solo di convocare l’assemblea per gli adempimenti di cui all’art. 2447 del codice civile, ma anche a valutare l’ipotesi di ricorrere alla presentazione di un concordato preventivo c.d. “in bianco” o con riserva al fine di gestire la crisi economica attraverso la predisposizione di un piano di riorganizzazione e di rilancio dell’azienda sul mercato.
La decisione assunta dalla Stefanel s.p.a. si rivela estremamente saggia e forse è questo il modo migliore per affrontare una crisi aziendale ancora agli albori e, quindi, prima ancora che la stessa possa degenerare.
La vicenda oggetto del presente articolo pone in evidenza come il primo ineludibile presupposto per l’elaborazione di un piano di risanamento che possa definirsi caratterizzato da un apprezzabile margine di successo è rappresentato dalla presa di coscienza, da parte del management, della reale situazione economica e finanziaria dell’impresa e che, pertanto, il primo obiettivo da perseguire è il salvataggio dell’azienda, la tutela del marchio e la salvaguardia dei posti di lavori.
Occorre, sostanzialmente, partire dalla capacità di valutare i numeri dell’azienda per poi predisporre un piano di risanamento caratterizzato da tempestività, sistematicità, coerenza, attendibilità e soprattutto fattibilità.
Una volta presentata la domanda per l’ammissione alla procedura di c.d. “preconcordato” la Stefanel dovrà, nel termine che il Tribunale vorrà concedere a norma del sesto comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare (disciplinante per l’appunto l’ipotesi del concordato preventivo c.d. “con riserva), procedere attraverso il propri consulenti un piano di risanamento che sia in grado: di fotografare la situazione aziendale del momento, individuare con precisione gli obiettivi da raggiungere e fissare un arco temporale per il raggiungimento dello stesso.
Sarà inoltre necessaria una pianificazione di tutte le attività che, in logica sequenza, dovranno condurre l’impresa all’obiettivo prefissato.
La necessità oggi avvertita da tutti gli operatori economici è quella di un approccio alla crisi di impresa che si ponga nell’ottica prospettica di una pianificazione delle attività finalizzate al recupero del riequilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell’impresa.
La decisione di ricorrere alla procedura di concordato preventivo, anziché alla predisposizione di un piano solamente interno di risanamento, denota la consapevolezza da parte dell’imprenditore (nel caso di specie la Stefanel) della necessità che il piano di risanamento coinvolga in primo luogo il ceto creditorio e per tutti gli stakeholders aziendali.
Infatti lo scopo principale di un qualunque piano di risanamento aziendale è quello di convincere tutti gli stakeholders, anch’essi interessati al risanamento aziendale, ad aderire al progetto di ristrutturazione loro proposto ed a parteciparvi attivamente, attraverso l’impiego di risorse finanziarie o semplicemente aderendo al sacrificio loro richiesto dall’imprenditore.
Nel caso della Stefanel s.p.a., inoltre, la celerità con la quale è stata acquisita contezza della situazione aziendale (nel mese di settembre) e la tempestività con la quale si è deciso di intervenire (inizi del mese di dicembre) consentiranno all’azienda di rimuovere le cause della crisi prima ancora che assumano intensità tale da vanificare l’intervento di risanamento.
Inoltre all’azienda, proprio grazie alla celerità dell’intervento, sarà possibile scegliere tra una pluralità di possibili iniziative tutte parimenti idonee ad assicurare il rilancio aziendale.
Inoltre, sempre la tempestività dell’intervento, consentirà all’impresa di avare maggiore potere contrattuale nei rapporti con gli stakeholders interessati al suo risanamento ed anche di poter costantemente monitorare l’impatto delle iniziative che verranno assunte nel progetto di ristrutturazione aziendale e di poter apportare, al programma che verrà predisposto, gli aggiustamenti che si renderanno eventualmente necessari.
Il monitoraggio del piano di risanamento, attraverso le opportune “analisi di sensitività” e gli “stress test”, si rivelerà particolarmente utile in quanto consentirà all’impresa di valutare costantemente l’efficacia del piano di risanamento e, soprattutto, di studiare le variazioni che si renderanno necessarie in conseguenza dell’eventuale variare delle assunzioni assunte a fondamento del piano medesimo.
In conclusione non si può non rilevare la celerità con la quale la Stefanel s.p.a. ha acquisito contezza dei primi segnali di un possibile stato di crisi e l’immediatezza con la quale si è deciso di intervenire, ponendosi quindi nelle condizioni essenziali per un programma di rilancio di successo.
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