Creditore ammesso al passivo fallimentare senza privilegio se non indica il bene oggetto di prelazione
“Nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato deve essere ammesso al chirografario.”
È quanto statuito dalla I Sottosezione della Sezione VI della Corte di Cassazione con ordinanza n. 11656 del 7 giugno 2016.
Le ragioni che hanno condotto ad una tale statuizione sono derivate dal ricorso presentato dal Curatore fallimentare di una Società a responsabilità limitata nei confronti di un provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno mediante il quale lo stesso aveva riconosciuto all’Agente della Riscossione opponente, una collocazione privilegiata speciale al credito tributario che, invece, il Giudice Delegato aveva ammesso come credito chirografario.
Come detto, il Curatore fallimentare della Società opposta decideva di adire il Supremo Consesso lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 93, comma 3° n. 4, della Legge Fallimentare come scaturente dalla novella del D.Lgs. n. 5/2006.
Secondo il ricorrente aveva errato, infatti, il Giudice del merito a ritenere applicabile al caso di specie la disciplina ed i principi di diritto derivanti dalla Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 16060/2001, sulla scorta della quale si era ritenuto che il creditore richiedente il riconoscimento di un privilegio non dovesse dare necessariamente indicazione del bene oggetto della domanda di prelazione.
Il nuovo art. 93 della Legge Fallimentare stabilisce invece che l’istanza di ammissione al passivo fallimentare debba contenere la descrizione del bene oggetto di prelazione speciale così come l’eventuale titolo su cui detta prelazione si fondi e che, in tutti quei casi in cui tali requisiti manchino del tutto o siano di incerta identificazione, il credito debba sì essere ammesso alla massa fallimentare ma quale credito sprovvisto di privilegio, quindi chirografario.
La Suprema Corte, uniformandosi al summenzionato principio ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal Curatore fallimentare della Società, cassando la pronuncia del Giudice di prime cure e rinviando la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione.
Avv. Ermanno Scaramozzino
Creditore ammesso al passivo fallimentare senza privilegio se non indica il bene oggetto di prelazione
“Nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato deve essere ammesso al chirografario.”
È quanto statuito dalla I Sottosezione della Sezione VI della Corte di Cassazione con ordinanza n. 11656 del 7 giugno 2016.
Le ragioni che hanno condotto ad una tale statuizione sono derivate dal ricorso presentato dal Curatore fallimentare di una Società a responsabilità limitata nei confronti di un provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno mediante il quale lo stesso aveva riconosciuto all’Agente della Riscossione opponente, una collocazione privilegiata speciale al credito tributario che, invece, il Giudice Delegato aveva ammesso come credito chirografario.
Come detto, il Curatore fallimentare della Società opposta decideva di adire il Supremo Consesso lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 93, comma 3° n. 4, della Legge Fallimentare come scaturente dalla novella del D.Lgs. n. 5/2006.
Secondo il ricorrente aveva errato, infatti, il Giudice del merito a ritenere applicabile al caso di specie la disciplina ed i principi di diritto derivanti dalla Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 16060/2001, sulla scorta della quale si era ritenuto che il creditore richiedente il riconoscimento di un privilegio non dovesse dare necessariamente indicazione del bene oggetto della domanda di prelazione.
Il nuovo art. 93 della Legge Fallimentare stabilisce invece che l’istanza di ammissione al passivo fallimentare debba contenere la descrizione del bene oggetto di prelazione speciale così come l’eventuale titolo su cui detta prelazione si fondi e che, in tutti quei casi in cui tali requisiti manchino del tutto o siano di incerta identificazione, il credito debba sì essere ammesso alla massa fallimentare ma quale credito sprovvisto di privilegio, quindi chirografario.
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