Costruisci una porta sulle scale condominiali? E' violazione dell'art. 1117 c.c.
Con sentenza n. 4664/2016, depositata in data 9 marzo u.s., la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ha confermato la posizione precedentemente assunta dalla Corte d’Appello di Bari, in tema di violazione del diritto di comproprietà nell’ipotesi di costruzione di una porta sulle scale comuni.
I Giudici di legittimità, infatti, rigettando il ricorso, hanno osservato che le scale, con i relativi pianerottoli, sono da considerarsi, in mancanza di un titolo che attesti il contrario, elementi essenziali del fabbricato, e quindi comuni a tutti i condomini, anche se utilizzate soltanto da alcuni di questi.
Nel caso di specie si trattava di una rampa di scale, che poneva in collegamento l’ultimo piano del fabbricato e le soffitte sottotetto, di proprietà di un singolo soggetto, il quale aveva dunque realizzato una porta nella convinzione di poter vantare un diritto di proprietà esclusivo sulla rampa di scale in discorso. La Corte ha contrariamente asserito che, a prescindere dalla funzione concreta, la scala è pur sempre da considerarsi un elemento essenziale dello stabile e come tale deve essere resa disponibile a tutti i condomini ai fini del pieno godimento della copertura del fabbricato medesimo.
Nel caso contrario infatti la violazione dell’art. 1117 c.c., e del diritto di comproprietà, sarebbe palese nella misura in cui tale disposizione normativa non ammette limitazioni se non in presenza di un titolo attestante le medesime.
Dott.ssa Daniela Mongillo
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I Giudici di legittimità, infatti, rigettando il ricorso, hanno osservato che le scale, con i relativi pianerottoli, sono da considerarsi, in mancanza di un titolo che attesti il contrario, elementi essenziali del fabbricato, e quindi comuni a tutti i condomini, anche se utilizzate soltanto da alcuni di questi.
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Nel caso contrario infatti la violazione dell’art. 1117 c.c., e del diritto di comproprietà, sarebbe palese nella misura in cui tale disposizione normativa non ammette limitazioni se non in presenza di un titolo attestante le medesime.
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