Costituzione tempestiva del convenuto: il rinvio della prima udienza incide su termine
La costituzione tempestiva del convenuto ex art. 166 e 167 c.p.c. deve perentoriamente avvenire almeno 20 giorni prima – 10 giorni nel caso di abbreviazione di termini ex art 163 bis c.p.c. – dell’udienza di comparizione delle parti indicata da parte attrice nell’atto di citazione.
Qualora decorra infruttuosamente tale termine, il convenuto decade dalla possibilità di proporre, nella propria comparsa di costituzione e risposta, domanda riconvenzionale, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio nonché la chiamata in causa di un terzo.
Tuttavia accade spesso che l’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione sia oggetto di rinvio da parte del Giudice designato. Tale circostanza determina in capo al convenuto dubbi non indifferenti sul calcolo dei termini per la costituzione tempestiva in giudizio, ovvero nello specifico se essi debbano essere computati tenendo conto della data dell’udienza indicata in citazione o della nuova data di prima comparizione delle parti fissata dal giudice.
Al riguardo, ai fini dell’individuazione del dies a quem del temine per la costituzione tempestiva del convenuto, svolgono un ruolo fondamentale il comma 4 ed il comma 5 dell’art. 168 bis c.p.c.
Il comma 4 dell’art. 168 bis c.p.c., il quale dispone espressamente che “se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”, prevede un rinvio automatico dell’udienza di prima di comparizione, la cui conoscenza avviene per solo onere delle parti in quanto non è prevista alcuna comunicazione da parte della Cancelleria; quello disposto dal comma 5 della medesima norma, è il caso in cui il giudice – spesso per carichi eccessivi sul ruolo – , entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, differisce con decreto l’udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Pertanto, il differimento d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, c.p.c. non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale dovrà sempre avvenire 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, il differimento d’ufficio deriva da un provvedimento del giudice ai sensi del comma 5, dell’art. 168 bis c.p.c., i termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell’udienza differita e non più a quella indicata da parte attrice nell’atto di citazione.
Pertanto, ai fini del rispetto dei termini per la costituzione tempestiva del convenuto, è sempre consigliabile visionare attentamente il provvedimento con cui il giudice “sposta” l’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione per verificare se ciò sia avvenuto ai sensi del comma 4 dell’art. 168 bis c.p.c. oppure ai sensi del comma 5 della medesima norma, tenendo dunque conto delle relative conseguenze sui termini di costituzione nel giudizio esposte sopra.
Infine, per completezza, nell’ipotesi in cui il rinvio d’ufficio abbia ad oggetto l’udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. 14288/2007) hanno ritenuto che “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione», non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
Dott. Matteo Pavia
Costituzione tempestiva del convenuto: il rinvio della prima udienza incide su termine
La costituzione tempestiva del convenuto ex art. 166 e 167 c.p.c. deve perentoriamente avvenire almeno 20 giorni prima – 10 giorni nel caso di abbreviazione di termini ex art 163 bis c.p.c. – dell’udienza di comparizione delle parti indicata da parte attrice nell’atto di citazione.
Qualora decorra infruttuosamente tale termine, il convenuto decade dalla possibilità di proporre, nella propria comparsa di costituzione e risposta, domanda riconvenzionale, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio nonché la chiamata in causa di un terzo.
Tuttavia accade spesso che l’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione sia oggetto di rinvio da parte del Giudice designato. Tale circostanza determina in capo al convenuto dubbi non indifferenti sul calcolo dei termini per la costituzione tempestiva in giudizio, ovvero nello specifico se essi debbano essere computati tenendo conto della data dell’udienza indicata in citazione o della nuova data di prima comparizione delle parti fissata dal giudice.
Al riguardo, ai fini dell’individuazione del dies a quem del temine per la costituzione tempestiva del convenuto, svolgono un ruolo fondamentale il comma 4 ed il comma 5 dell’art. 168 bis c.p.c.
Il comma 4 dell’art. 168 bis c.p.c., il quale dispone espressamente che “se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”, prevede un rinvio automatico dell’udienza di prima di comparizione, la cui conoscenza avviene per solo onere delle parti in quanto non è prevista alcuna comunicazione da parte della Cancelleria; quello disposto dal comma 5 della medesima norma, è il caso in cui il giudice – spesso per carichi eccessivi sul ruolo – , entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, differisce con decreto l’udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Pertanto, il differimento d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, c.p.c. non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale dovrà sempre avvenire 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, il differimento d’ufficio deriva da un provvedimento del giudice ai sensi del comma 5, dell’art. 168 bis c.p.c., i termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell’udienza differita e non più a quella indicata da parte attrice nell’atto di citazione.
Pertanto, ai fini del rispetto dei termini per la costituzione tempestiva del convenuto, è sempre consigliabile visionare attentamente il provvedimento con cui il giudice “sposta” l’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione per verificare se ciò sia avvenuto ai sensi del comma 4 dell’art. 168 bis c.p.c. oppure ai sensi del comma 5 della medesima norma, tenendo dunque conto delle relative conseguenze sui termini di costituzione nel giudizio esposte sopra.
Infine, per completezza, nell’ipotesi in cui il rinvio d’ufficio abbia ad oggetto l’udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. 14288/2007) hanno ritenuto che “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione», non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
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