Locazioni e condominio
Published On: 28 Novembre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Contratto di garanzia: i tempi per il diritto di recesso del fideiussore

Con sentenza n. 25171/2014 la Corte Suprema ha dovuto affrontare la vicenda di un fideiussore che, avendo garantito l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice di un immobile, sosteneva di poter recedere in qualunque momento dal rapporto assimilandolo ad un contratto di durata per cui il recesso è sempre possibile.

Secondo gli Ermellini la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni contratte da un conduttore è sicuramente un contratto di durata a cui però risulta apposto un termine.

Infatti la garanzia risulta assoggettata allo stesso termine di durata della locazione non avendo senso la prestazione di una garanzia per l’adempimento di determinate obbligazioni che non si protragga per lo stesso termine entro il quale dette obbligazioni debbono essere adempiute (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26064; Idem, 3 aprile 2009 n. 8129).

Se così non fosse il fideiussore sarebbe legittimato a recedere dal rapporto a suo piacimento e in qualunque momento a danno del locatore.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Locazioni e condominio
Published On: 28 Novembre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Contratto di garanzia: i tempi per il diritto di recesso del fideiussore

Con sentenza n. 25171/2014 la Corte Suprema ha dovuto affrontare la vicenda di un fideiussore che, avendo garantito l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice di un immobile, sosteneva di poter recedere in qualunque momento dal rapporto assimilandolo ad un contratto di durata per cui il recesso è sempre possibile.

Secondo gli Ermellini la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni contratte da un conduttore è sicuramente un contratto di durata a cui però risulta apposto un termine.

Infatti la garanzia risulta assoggettata allo stesso termine di durata della locazione non avendo senso la prestazione di una garanzia per l’adempimento di determinate obbligazioni che non si protragga per lo stesso termine entro il quale dette obbligazioni debbono essere adempiute (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26064; Idem, 3 aprile 2009 n. 8129).

Se così non fosse il fideiussore sarebbe legittimato a recedere dal rapporto a suo piacimento e in qualunque momento a danno del locatore.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.