Locazioni e condominio
Published On: 31 Ottobre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Contratti di locazione in nero: niente sfratti fino al 31 dicembre 2015

Il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 80/2014 ha fatto salvi, fino al 31.12.2015 gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 del D.lgs n. 23/2011.

Le disposizioni citate prevedevano un canone agevolato per coloro che avessero provveduto a denunciare i contratti di locazione c.d. “in nero”.

La norma, come noto, era stata dichiarata illegittima, per eccesso di delega, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014.

L’intervento del Governo, dunque, ha posto fine all’incertezza che si era venuta a creare all’indomani della pronuncia della Consulta sicché, come osservato dal Tribunale di Roma in recenti ordinanze, “certamente non vi è luogo per ordinare il rilascio e va disposto il mutamento del rito giacché non sussisterebbe la morosità denunciata o quantomeno la colpa”.

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Published On: 31 Ottobre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Contratti di locazione in nero: niente sfratti fino al 31 dicembre 2015

Il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 80/2014 ha fatto salvi, fino al 31.12.2015 gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 del D.lgs n. 23/2011.

Le disposizioni citate prevedevano un canone agevolato per coloro che avessero provveduto a denunciare i contratti di locazione c.d. “in nero”.

La norma, come noto, era stata dichiarata illegittima, per eccesso di delega, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014.

L’intervento del Governo, dunque, ha posto fine all’incertezza che si era venuta a creare all’indomani della pronuncia della Consulta sicché, come osservato dal Tribunale di Roma in recenti ordinanze, “certamente non vi è luogo per ordinare il rilascio e va disposto il mutamento del rito giacché non sussisterebbe la morosità denunciata o quantomeno la colpa”.

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