Diritto di famiglia
Published On: 11 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famiglia

Coniugi separati tornano a convivere: non sempre effetti separazione s'interrompono

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27386, depositata in data 24 dicembre 2014, ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale ai fini della riconciliazione tra coniugi la convivenza temporanea non interrompe la separazione.  

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio poiché l’ex marito “usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere ove era detenuto”.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla ex moglie, affermando che “la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere”.

Sostanzialmente per la ricostituzione del nucleo familiare è necessario il ripristino degli elementi materiale e spirituali del preesistente vincolo matrimoniale.

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Published On: 11 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famigliaBy

Coniugi separati tornano a convivere: non sempre effetti separazione s'interrompono

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27386, depositata in data 24 dicembre 2014, ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale ai fini della riconciliazione tra coniugi la convivenza temporanea non interrompe la separazione.  

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio poiché l’ex marito “usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere ove era detenuto”.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla ex moglie, affermando che “la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere”.

Sostanzialmente per la ricostituzione del nucleo familiare è necessario il ripristino degli elementi materiale e spirituali del preesistente vincolo matrimoniale.

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