Diritto di famiglia
Published On: 9 Aprile 2014Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Coniuge debole senza figli, no alla casa coniugale

Con una recente pronuncia, precisamente la n° 6020/2014, la Suprema Corte di Cassazione ha preso una posizione diametralmente opposta rispetto a quelle assunte negli anni scorsi.

Con tale pronuncia, la Cassazione ha statuito che in caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non possa essere assegnata sempre e comunque al coniuge più debole, soprattutto nel caso in cui non vi siano figli conviventi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.

Nel caso di specie, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio, tra due ormai ex coniugi, genitori di una figlia maggiorenne, si rigettava la domanda della moglie all’assegnazione della casa coniugale. Successivamente, sia la corte di Appello sia quella di Cassazione, hanno confermato tale orientamento, poiché la figlia, ormai trentenne, seppur non economicamente indipendente, prestava un’attività lavorativa che le permetteva di non esser considerata a carico dei genitori.

Di conseguenza veniva meno il presupposto per l’assegnazione della casa coniugale, poiché per giurisprudenza ampiamente consolidata la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge più debole, in assegna di figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente conviventi. Ciò in quanto, in forza di un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge anche non proprietario, ma nell’esclusivo interesse dei figli stessi.

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Coniuge debole senza figli, no alla casa coniugale

Con una recente pronuncia, precisamente la n° 6020/2014, la Suprema Corte di Cassazione ha preso una posizione diametralmente opposta rispetto a quelle assunte negli anni scorsi.

Con tale pronuncia, la Cassazione ha statuito che in caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non possa essere assegnata sempre e comunque al coniuge più debole, soprattutto nel caso in cui non vi siano figli conviventi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.

Nel caso di specie, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio, tra due ormai ex coniugi, genitori di una figlia maggiorenne, si rigettava la domanda della moglie all’assegnazione della casa coniugale. Successivamente, sia la corte di Appello sia quella di Cassazione, hanno confermato tale orientamento, poiché la figlia, ormai trentenne, seppur non economicamente indipendente, prestava un’attività lavorativa che le permetteva di non esser considerata a carico dei genitori.

Di conseguenza veniva meno il presupposto per l’assegnazione della casa coniugale, poiché per giurisprudenza ampiamente consolidata la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge più debole, in assegna di figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente conviventi. Ciò in quanto, in forza di un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge anche non proprietario, ma nell’esclusivo interesse dei figli stessi.

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