Condotte colpose del lavoratore: esonero del datore solo se imprevedibili
Il lavoratore è tutelato dal sistema prevenzionistico anche quando accade un evento dannoso a causa di una sua condotta imprudente o negligente. Il datore di lavoro non è responsabile solo se la condotta del dipendente è imprevedibile.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 47742/15 della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, depositata il 2 dicembre 2015.
Nel caso di specie, la Corte d’ Appello di Brescia aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’ art.590, commi 1 e 3, c.p. (lesioni colpose), confermando la statuizione del giudice di prime cure.
Il condannato, amministratore unico e responsabile tecnico di una s.r.l., era stato ritenuto responsabile di aver provocato lesioni gravi ad un dipendente della società, poiché aveva omesso di adottare le misure necessarie per il corretto uso delle attrezzature, presso un cantiere di lavoro.
L’imputato, ricorrendo in cassazione, aveva evidenziato come il comportamento del lavoratore fosse stato imprudente, così da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa ad esso contestata e l’evento lesivo verificatosi in danno del dipendente.
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il sistema prevenzionistico è diretto a tutelare il lavoratore anche quando accadono eventi dannosi scaturenti dalla sua condotta colposa.
Per i giudici di legittimità, il datore di lavoro è privo di responsabilità solo nelle ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia del tutto imprevedibile.
Questo accade nelle ipotesi in cui il dipendente agisca in maniera autonoma ed estranea alle mansioni a lui affidate ovvero ponga in essere condotte imprudenti non imputabili al datore di lavoro.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando così la condanna nei confronti del datore di lavoro, rilevando come nel caso concreto non fosse emersa alcuna estraneità tra la condotta tenuta dal lavoratore e le mansioni a lui affidate.
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