Condominio: l'amministratore può agire in giudizio senza delibera assemblea?
Ai sensi degli articoli 1130 primo comma e 1131 del codice civile, l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica delibera assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni di un edificio (Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2008, n. 24391).
La legittimazione dell’amministratore, ad agire in giudizio senza la necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale, così come disciplinata dall’articolo 1130 del codice civile non si estende però oltre gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e pertanto non si estende nemmeno oltre i limiti delle domande dirette al ripristino delle parti comuni nel loro normale stato.
Pertanto il potere-dovere di «compiere atti conservativi», riconosciuto all’amministratore di condominio da tali articoli del codice civile si riflette sul piano processuale, nella facoltà di chiedere non soltanto le necessarie misure cautelari (avendo riguardo a tutti gli atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni), ma anche al risarcimento dei danni, qualora l’istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni, e risulti consequenziale all’impedimento frapposto alla tempestiva esecuzione di quanto legittimamente richiesto.
Nel caso in cui l’amministratore agisca giudizialmente al fine di ottenere la rimozione dei cassonetti da un’area condominiale adibita a parcheggio, tale azione rientra tra i poteri-doveri riconosciuti all’amministratore dall’articolo 1130 del codice civile, che legittima lo stesso ad intervenire giudizialmente, senza l’autorizzazione dell’assemblea, per ottenere il ripristino dei luoghi, rientrando tale intervento nella più ampia categoria degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.
Pertanto l’amministratore del condominio può agire in giudizio contro chi arreca disagi ai condomini, al fine di ottenere un ripristino dei luoghi e può farlo tranquillamente senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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Pertanto il potere-dovere di «compiere atti conservativi», riconosciuto all’amministratore di condominio da tali articoli del codice civile si riflette sul piano processuale, nella facoltà di chiedere non soltanto le necessarie misure cautelari (avendo riguardo a tutti gli atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni), ma anche al risarcimento dei danni, qualora l’istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni, e risulti consequenziale all’impedimento frapposto alla tempestiva esecuzione di quanto legittimamente richiesto.
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