Diritto penale
Published On: 10 Aprile 2014Categories: Articoli, Diritto Penale

Concussione o induzione indebita: i confini tracciati dalla Cassazione

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 (depositata il 14 marzo 2014), si sono espresse in merito al discrimine fra il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e quello di indebita induzione ex art. 319-quater c.p., risolvendo così un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. riforma Severino).

In particolare si è evidenziato come il primo reato sussista in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’utilità.

Il reato di induzione indebita, invece, consiste nell’abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale.

Ed è proprio in questa consapevole e volontaria accettazione della richiesta del pubblico ufficiale da parte del privato che si rinviene la ratio della introduzione, nell’ambito del reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., della punibilità del privato stesso, il quale dunque da parte offesa diventa coautore del reato.

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Published On: 10 Aprile 2014Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Concussione o induzione indebita: i confini tracciati dalla Cassazione

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 (depositata il 14 marzo 2014), si sono espresse in merito al discrimine fra il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e quello di indebita induzione ex art. 319-quater c.p., risolvendo così un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. riforma Severino).

In particolare si è evidenziato come il primo reato sussista in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’utilità.

Il reato di induzione indebita, invece, consiste nell’abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale.

Ed è proprio in questa consapevole e volontaria accettazione della richiesta del pubblico ufficiale da parte del privato che si rinviene la ratio della introduzione, nell’ambito del reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., della punibilità del privato stesso, il quale dunque da parte offesa diventa coautore del reato.

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