Diritto commerciale e societario
Published On: 24 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto commerciale e societario

Concorrenza sleale: al danneggiato l'obbligo di provare la perdita patrimoniale

Con la sentenza n. 5848/2013 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di concorrenza sleale ed in particolare in ordine ai presupposti occorrenti affinché possa avanzarsi una richiesta di risarcimento dei danni.

La concorrenza sleale è una condotta perseguibile ai fini civili ex art. 2598 cod. civ. ed è una fattispecie ricorrente ogniqualvolta un’azienda ponga in essere comportamenti atti a screditare altra impresa concorrente oppure ad indurre in errore o confusione il pubblico.

La norma in discorso, oltre a fornire un elenco di condotte che integrano tale illecito presenta una disposizione con formulazione generica, capace di attrarre in sé una molteplicità di condotte, per la quale compie concorrenza sleale chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Proprio per tale ragione la Suprema Corte, nel respingere la richiesta di risarcimento danni avanzati da un’impresa per aver subito atti di concorrenza sleale, ha affermato il principio per cui, affinché sia integrata la fattispecie, è necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale e dunque occorre che la danneggiata fornisca la prova, anche eventualmente per mezzo di presunzioni semplici, della perdita patrimoniale subita e della non futilità del danno ricevuto.

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Published On: 24 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto commerciale e societarioBy

Concorrenza sleale: al danneggiato l'obbligo di provare la perdita patrimoniale

Con la sentenza n. 5848/2013 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di concorrenza sleale ed in particolare in ordine ai presupposti occorrenti affinché possa avanzarsi una richiesta di risarcimento dei danni.

La concorrenza sleale è una condotta perseguibile ai fini civili ex art. 2598 cod. civ. ed è una fattispecie ricorrente ogniqualvolta un’azienda ponga in essere comportamenti atti a screditare altra impresa concorrente oppure ad indurre in errore o confusione il pubblico.

La norma in discorso, oltre a fornire un elenco di condotte che integrano tale illecito presenta una disposizione con formulazione generica, capace di attrarre in sé una molteplicità di condotte, per la quale compie concorrenza sleale chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Proprio per tale ragione la Suprema Corte, nel respingere la richiesta di risarcimento danni avanzati da un’impresa per aver subito atti di concorrenza sleale, ha affermato il principio per cui, affinché sia integrata la fattispecie, è necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale e dunque occorre che la danneggiata fornisca la prova, anche eventualmente per mezzo di presunzioni semplici, della perdita patrimoniale subita e della non futilità del danno ricevuto.

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