Diritto civile
Published On: 7 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Compromesso: quali le spese accessorie a carico del compratore?

Con sentenza n. 8886/2014 la Corte di Cassazione si è trovata a dover fornire la corretta interpretazione di una clausola contenuta in un preliminare del seguente tenore “tutte le spese, imposte e diritti che derivano dal presente atto vengono sopportate dalla parte promittente acquirente” al fine di accertare se detta clausola rappresenti o meno fatto costitutivo del compenso di un commercialista per attività di consulenza e redazione di un preliminare di compravendita.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “la clausola de quo si riferisse solo alle spese future discendenti dall’esecuzione del contratto preliminare e non riguardasse spese extra relative ad altri esborsi, non ponendo la contestata clausola un esplicito riferimento ad essi e non essendo gli stessi in rapporto di causalità diretta con la stipula del preliminare” (cfr., al riguardo, Cass. n. 8237 del 1990 e, da ultimo, Cass. n. 7004 del 2012).

Del resto per “spese accessorie” della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla “conclusione del contratto” (cfr. Cass. n. 2078 del 1978 e Cass. n. 843 del 2007) e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso (sul punto, anche Cass. n. 7309 del 2000 e Cass. n. 19596 del 2004).

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Published On: 7 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Compromesso: quali le spese accessorie a carico del compratore?

Con sentenza n. 8886/2014 la Corte di Cassazione si è trovata a dover fornire la corretta interpretazione di una clausola contenuta in un preliminare del seguente tenore “tutte le spese, imposte e diritti che derivano dal presente atto vengono sopportate dalla parte promittente acquirente” al fine di accertare se detta clausola rappresenti o meno fatto costitutivo del compenso di un commercialista per attività di consulenza e redazione di un preliminare di compravendita.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “la clausola de quo si riferisse solo alle spese future discendenti dall’esecuzione del contratto preliminare e non riguardasse spese extra relative ad altri esborsi, non ponendo la contestata clausola un esplicito riferimento ad essi e non essendo gli stessi in rapporto di causalità diretta con la stipula del preliminare” (cfr., al riguardo, Cass. n. 8237 del 1990 e, da ultimo, Cass. n. 7004 del 2012).

Del resto per “spese accessorie” della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla “conclusione del contratto” (cfr. Cass. n. 2078 del 1978 e Cass. n. 843 del 2007) e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso (sul punto, anche Cass. n. 7309 del 2000 e Cass. n. 19596 del 2004).

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