Diritto civile
Published On: 14 Marzo 2015Categories: Articoli, Diritto civile

Compravendita: il preliminare del preliminare è sempre nullo?

Con la sentenza n. 4628 depositata il 06/03/2015 sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte a far luce sul contrasto giurisprudenziale in tema di validità del contratto c.d. preliminare del preliminare.

Secondo l’articolata motivazione della Corte, i propri precedenti del 2009 (n. 8038 e 19557), che hanno espressamente dichiarato la nullità del contratto con il quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) per difetto di causa, “non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione”, sono meritevoli delle seguenti precisazioni.

In particolare ciò che rileva ai fini della dichiarazione di validità del contratto in discorso è l’esistenza in essa dell’obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, cioè quando “il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi”.

In questo caso, a norma dell’art. 1419 c.c., la nullità dell’obbligo di concludere il preliminare riproduttivo del preliminare già perfetto difficilmente può travolgere anche l’obbligo di concludere il c.d. definitivo.

Per cui in caso di preliminare di preliminare il giudice di merito riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto quando emerga l’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali.

Di conseguenza la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale a causa dell’obbligo assunto nella fase precontrattuale.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto civile
Published On: 14 Marzo 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Compravendita: il preliminare del preliminare è sempre nullo?

Con la sentenza n. 4628 depositata il 06/03/2015 sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte a far luce sul contrasto giurisprudenziale in tema di validità del contratto c.d. preliminare del preliminare.

Secondo l’articolata motivazione della Corte, i propri precedenti del 2009 (n. 8038 e 19557), che hanno espressamente dichiarato la nullità del contratto con il quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) per difetto di causa, “non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione”, sono meritevoli delle seguenti precisazioni.

In particolare ciò che rileva ai fini della dichiarazione di validità del contratto in discorso è l’esistenza in essa dell’obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, cioè quando “il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi”.

In questo caso, a norma dell’art. 1419 c.c., la nullità dell’obbligo di concludere il preliminare riproduttivo del preliminare già perfetto difficilmente può travolgere anche l’obbligo di concludere il c.d. definitivo.

Per cui in caso di preliminare di preliminare il giudice di merito riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto quando emerga l’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali.

Di conseguenza la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale a causa dell’obbligo assunto nella fase precontrattuale.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.