Published On: 3 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto Penale, Maria Luisa Irrera

Coltiva una piantina di canapa a casa: è punibile?

Con la sentenza n. 40030/2016 depositata in data 26/09/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito l’importante principio secondo cui “La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensività “in concreto” ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)”.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea l’importanza dell’estensione e del livello di strutturazione della coltivazione di piante dalle quali è possibile estrarre sostanze stupefacenti per poter valutare se dalla coltivazione possa conseguire il pericolo di diffusione della sostanza stupefacente.

Ne discende che il dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, che nel caso esaminato dalla sentenza in commento era pari a 1, 8%, circa 12 dosi, debba essere contestualizzato ai fini della valutazione circa l’offensività e la punibilità della condotta.

Pertanto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Siracusa, confermando l’inoffensività della coltivazione di una sola pianta di canapa su un terrazzo privato.

Dott.ssa Maria Luisa Irrera

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Published On: 3 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto Penale, Maria Luisa IrreraBy

Coltiva una piantina di canapa a casa: è punibile?

Con la sentenza n. 40030/2016 depositata in data 26/09/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito l’importante principio secondo cui “La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensività “in concreto” ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)”.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea l’importanza dell’estensione e del livello di strutturazione della coltivazione di piante dalle quali è possibile estrarre sostanze stupefacenti per poter valutare se dalla coltivazione possa conseguire il pericolo di diffusione della sostanza stupefacente.

Ne discende che il dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, che nel caso esaminato dalla sentenza in commento era pari a 1, 8%, circa 12 dosi, debba essere contestualizzato ai fini della valutazione circa l’offensività e la punibilità della condotta.

Pertanto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Siracusa, confermando l’inoffensività della coltivazione di una sola pianta di canapa su un terrazzo privato.

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