Colloqui carcerari: prima del dibattimento decide il GIP
Il PM del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto dai familiari di una minorenne, sottoposta a misura detentiva, per poter avere dei colloqui aggiuntivi con la stessa; la minore ricorre in Cassazione al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento de quo per violazione degli artt. 240 disp. att. c.p.p., 11 secondo comma e 18 dell’Ordinamento penitenziario.
Ed infatti, nonostante la maggior parte delle norme dell’Ordinamento penitenziario parlino ancora di giudice istruttore e di PM (in coerenza con le disposizioni dell’abrogato codice di rito), il suddetto art. 11 Ord. Pen., facendo riferimento ai provvedimenti in materia di trattamenti sanitari del detenuto, prevede che essi debbano essere adottati con ordinanza dal giudice procedente (e dal G.i.p. prima dell’esercizio dell’azione penale). Questa norma è divenuta, oggi, di portata generale per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze: spetta, quindi, al gip pronunciarsi sul differimento dei colloqui carcerari del detenuto, prima del dibattimento, mentre al PM resta un mero diritto di interlocuzione su tali richieste.
Per questo motivo, con la sent. n. 43693/16, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato dalla minore in quanto “nel caso in esame il PM ha esercitato poteri non estranei al proprio ruolo istituzionale, in riferimento ai suoi generali poteri di intervento nella materia della libertà personale, ma ha travalicato, nello specifico, i limiti delle sue attribuzioni, che in materia di colloqui carcerari non vanno oltre una funzione “giudiziaria-consultiva“.
Dott.ssa Carmela Giovannini
Colloqui carcerari: prima del dibattimento decide il GIP
Il PM del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto dai familiari di una minorenne, sottoposta a misura detentiva, per poter avere dei colloqui aggiuntivi con la stessa; la minore ricorre in Cassazione al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento de quo per violazione degli artt. 240 disp. att. c.p.p., 11 secondo comma e 18 dell’Ordinamento penitenziario.
Ed infatti, nonostante la maggior parte delle norme dell’Ordinamento penitenziario parlino ancora di giudice istruttore e di PM (in coerenza con le disposizioni dell’abrogato codice di rito), il suddetto art. 11 Ord. Pen., facendo riferimento ai provvedimenti in materia di trattamenti sanitari del detenuto, prevede che essi debbano essere adottati con ordinanza dal giudice procedente (e dal G.i.p. prima dell’esercizio dell’azione penale). Questa norma è divenuta, oggi, di portata generale per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze: spetta, quindi, al gip pronunciarsi sul differimento dei colloqui carcerari del detenuto, prima del dibattimento, mentre al PM resta un mero diritto di interlocuzione su tali richieste.
Per questo motivo, con la sent. n. 43693/16, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato dalla minore in quanto “nel caso in esame il PM ha esercitato poteri non estranei al proprio ruolo istituzionale, in riferimento ai suoi generali poteri di intervento nella materia della libertà personale, ma ha travalicato, nello specifico, i limiti delle sue attribuzioni, che in materia di colloqui carcerari non vanno oltre una funzione “giudiziaria-consultiva“.
Dott.ssa Carmela Giovannini
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]