Published On: 23 Aprile 2018Categories: Articoli, News, Sergio Scicchitano

Codice Deontologico Forense: pubblicate alcune modifiche

Durante la seduta 23 febbraio 2018, il CNF ha deliberato la nuova formulazione dell’art. 20 (Responsabilità disciplinare) e la modifica del solo comma 3 dell’art. 27 (Dovere di informazione).

Nello specifico il nuovo testo dell’art. 20 è il seguente: “1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita’, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice”.

Quanto invece all’art. 27 riportiamo il contenuto del comma 3 giacché gli altri sono rimasti invariati: “3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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Published On: 23 Aprile 2018Categories: Articoli, News, Sergio ScicchitanoBy

Codice Deontologico Forense: pubblicate alcune modifiche

Durante la seduta 23 febbraio 2018, il CNF ha deliberato la nuova formulazione dell’art. 20 (Responsabilità disciplinare) e la modifica del solo comma 3 dell’art. 27 (Dovere di informazione).

Nello specifico il nuovo testo dell’art. 20 è il seguente: “1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita’, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice”.

Quanto invece all’art. 27 riportiamo il contenuto del comma 3 giacché gli altri sono rimasti invariati: “3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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