Published On: 24 Settembre 2017Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Matteo Pavia

Circolazione stradale: il segnale di limite opera esclusivamente per il senso di marcia dov'è posto

Con la sentenza n. 17205/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della circolazione stradale.

La vicenda traeva origine da un sinistro stradale tra due veicoli a seguito del quale perdeva la vita un conducente.

Gli eredi del defunto convenivano in giudizio il conducente dell’altro veicolo nonché la sua compagnia assicurativa al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Vasto rigettava la domanda in quanto riteneva che la responsabilità per la produzione del sinistro stradale fosse imputabile esclusivamente al defunto in quanto al momento del sinistro percorreva la strada ad una velocità superiore a quella consentita e segnalata da apposito segnale.

Avverso la suddetta sentenza, gli eredi proponevano gravame dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, la quale tuttavia confermava quanto deciso dal giudice di primo grado.

Gli eredi, dunque, avverso la decisione della corte territoriale, proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi ad opera del giudice di primo grado in ordine all’esistenza di un duplice limite di velocità sul tratto stradale interessato dall’incidente in questione.

Infatti gli eredi sostenevano che l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 70 km orari doveva riguardare non solo il loro congiunto defunto ma anche il conducente che proveniva dal senso di marcia opposto, proponendo la questione che la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell’altra direzione.

La Corte di Cassazione, ritenendo il suddetto motivo infondato, chiariva che “Il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E’ insomma il linguaggio con il quale l’amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia.

Dott. Matteo Pavia

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Published On: 24 Settembre 2017Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Matteo PaviaBy

Circolazione stradale: il segnale di limite opera esclusivamente per il senso di marcia dov'è posto

Con la sentenza n. 17205/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della circolazione stradale.

La vicenda traeva origine da un sinistro stradale tra due veicoli a seguito del quale perdeva la vita un conducente.

Gli eredi del defunto convenivano in giudizio il conducente dell’altro veicolo nonché la sua compagnia assicurativa al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Vasto rigettava la domanda in quanto riteneva che la responsabilità per la produzione del sinistro stradale fosse imputabile esclusivamente al defunto in quanto al momento del sinistro percorreva la strada ad una velocità superiore a quella consentita e segnalata da apposito segnale.

Avverso la suddetta sentenza, gli eredi proponevano gravame dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, la quale tuttavia confermava quanto deciso dal giudice di primo grado.

Gli eredi, dunque, avverso la decisione della corte territoriale, proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi ad opera del giudice di primo grado in ordine all’esistenza di un duplice limite di velocità sul tratto stradale interessato dall’incidente in questione.

Infatti gli eredi sostenevano che l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 70 km orari doveva riguardare non solo il loro congiunto defunto ma anche il conducente che proveniva dal senso di marcia opposto, proponendo la questione che la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell’altra direzione.

La Corte di Cassazione, ritenendo il suddetto motivo infondato, chiariva che “Il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E’ insomma il linguaggio con il quale l’amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia.

Dott. Matteo Pavia

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