Locazioni e condominio
Published On: 25 Luglio 2012Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto

Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.

Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.

Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012

 

Sergio Scicchitano

 

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Published On: 25 Luglio 2012Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto

Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.

Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.

Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012

 

Sergio Scicchitano

 

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