La memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, se richiesto, il giudice istruttore concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori