Inammissibile il ricorso in Cassazione per errore percettivo del giudice di merito
Con ordinanza n. 35483 del 2022 la Suprema Corte di Cassazione torna a ribadire il principio secondo cui un errore “percettivo”, e quindi non “valutativo”, commesso dal giudice di merito nell’analizzare il contenuto di un documento sul quale poi è stato fondato unicamente l’errato impianto motivazionale non è ammissibile quale motivo del ricorso in Cassazione.