La Cassazione chiarisce la deroga dell'affitto d'azienda
In tema di trasferimento di azienda le problematiche in ambito tributario sono molteplici e abbastanza complesse.
Per quanto riguarda alcuni aspetti in riferimento all’affitto, rilevante è la natura giuridica del concedente, difatti ai fini dell’iva, le locazioni d’azienda si presentano come prestazioni di servizi, ma ai fini della sua imponibilità occorre anche l’esistenza del presupposto soggettivo.
Solo se è realizzata da imprenditori nell’esercizio d’impresa l’affitto d’azienda è soggetto a IVA e a imposta di registro fissa, al contrario se posta in essere dall’imprenditore individuale, che concede la sua unica azienda, rimarrà fuori dall’ambito oggettivo dell’IVA e in questo caso rientrerà, invece, nell’ambito di applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
L’art. 2562 disciplina l’affitto di azienda con un rinvio all’art. 2561 c.c., e al comma 2 prevede espressamente l’obbligo da parte dell’usufruttario, che in questo caso è l’affittuario, di “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e conservandone l’efficienza dell’organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
In riferimento a tale normativa è prevista a carico del concedente il vincolo di conservare l’efficienza dell’azienda sia per quanto riguarda l’organizzazione che per la conservazione delle scorte, sulla base di una deroga espressa all’articolo di cui sopra; altrimenti, in sua assenza, viene applicato il comma 2 dell’art.2561 e l’affittuario manterrà i medesimi poteri del concedente proprietario, nonché i suoi relativi oneri.
Le quote di ammortamento dei beni strumentali, difatti, non sono di regola comprese nel canone di affitto d’azienda.
Con la sentenza del 21 gennaio 2008 n.1172 del 21 gennaio 2008 la Corte di cassazione aveva affrontato un caso in riferimento alla deroga espressa dell’art. 2561 secondo comma c.c., in cui rilevava come l’onere della prova di tale espressa pattuizione fosse a carico del concedente, e che ai fini probatori fossero inefficaci una scrittura privata non autenticata e la mancanza di data certa, come anche delle semplici scritture contabili che, sotto il profilo meramente processuale, risultano essere totalmente inefficaci.
Molto più di recente la stessa Corte è intervenuta di nuovo sulla questione con l’ordinanza n.22171 del 13 luglio 2022.
Dove, nel caso specifico, s’impugnava un avviso di accertamento, del periodo d’imposta 2003, riferite a beni materiali oggetto di un contratto d’affitto di un ramo aziendale intercorso con una s.r.l.; considerando indeducibili dall’avviso suddetto le quote di ammortamento riferite ai beni in questione e rideterminando con ciò componenti negative di reddito e recuperando imposte e sanzioni.
L’agenzia ricorreva per cassazione lamentando una falsa applicazione e violazione dell’art. 14 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, e anche degli art. 1362 e ss. e 2561 cod. civ.
Quest’ultimo al secondo comma, come già descritto sopra, prevede l’obbligo di gestire l’azienda a carico dell’affittuario “Senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte” al fine di tutelare così l’interesse del concedente nel momento in cui avviene la circolazione dell’azienda inversa o ulteriore della stessa.
In quest’occasione la Corte ricorda la sentenza Cass. n.18537, 2010 e la n. 1172, 2008 in cui rilevava come la disciplina fiscale consenta alle parti del contratto di affitto d’azienda di derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica del secondo comma art. 2561 c.c.
Nel caso in questione, i giudici di legittimità nel respingere il ricorso sottolineavano come il giudice di appello avesse dato prevalentemente rilievo alla clausola espressa che derogava il disposto dell’art. 2561 cod. civ.- prevedendo che “Le quote di ammortamento riguardanti la componente mobiliare ed immobiliare del presente contratto sono deducibili, anche ai fini fiscali, dalla società affittante. Tale pattuizione costituisce deroga espressa alle disposizioni contenute nell’art. 2561 cod. civ. fatta eccezione per gli incrementi e le sostituzioni direttamente effettuate dall’affittuaria con spese a proprio carico”.
Dott.ssa Serenella Angelini
La Cassazione chiarisce la deroga dell'affitto d'azienda
In tema di trasferimento di azienda le problematiche in ambito tributario sono molteplici e abbastanza complesse.
Per quanto riguarda alcuni aspetti in riferimento all’affitto, rilevante è la natura giuridica del concedente, difatti ai fini dell’iva, le locazioni d’azienda si presentano come prestazioni di servizi, ma ai fini della sua imponibilità occorre anche l’esistenza del presupposto soggettivo.
Solo se è realizzata da imprenditori nell’esercizio d’impresa l’affitto d’azienda è soggetto a IVA e a imposta di registro fissa, al contrario se posta in essere dall’imprenditore individuale, che concede la sua unica azienda, rimarrà fuori dall’ambito oggettivo dell’IVA e in questo caso rientrerà, invece, nell’ambito di applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
L’art. 2562 disciplina l’affitto di azienda con un rinvio all’art. 2561 c.c., e al comma 2 prevede espressamente l’obbligo da parte dell’usufruttario, che in questo caso è l’affittuario, di “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e conservandone l’efficienza dell’organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
In riferimento a tale normativa è prevista a carico del concedente il vincolo di conservare l’efficienza dell’azienda sia per quanto riguarda l’organizzazione che per la conservazione delle scorte, sulla base di una deroga espressa all’articolo di cui sopra; altrimenti, in sua assenza, viene applicato il comma 2 dell’art.2561 e l’affittuario manterrà i medesimi poteri del concedente proprietario, nonché i suoi relativi oneri.
Le quote di ammortamento dei beni strumentali, difatti, non sono di regola comprese nel canone di affitto d’azienda.
Con la sentenza del 21 gennaio 2008 n.1172 del 21 gennaio 2008 la Corte di cassazione aveva affrontato un caso in riferimento alla deroga espressa dell’art. 2561 secondo comma c.c., in cui rilevava come l’onere della prova di tale espressa pattuizione fosse a carico del concedente, e che ai fini probatori fossero inefficaci una scrittura privata non autenticata e la mancanza di data certa, come anche delle semplici scritture contabili che, sotto il profilo meramente processuale, risultano essere totalmente inefficaci.
Molto più di recente la stessa Corte è intervenuta di nuovo sulla questione con l’ordinanza n.22171 del 13 luglio 2022.
Dove, nel caso specifico, s’impugnava un avviso di accertamento, del periodo d’imposta 2003, riferite a beni materiali oggetto di un contratto d’affitto di un ramo aziendale intercorso con una s.r.l.; considerando indeducibili dall’avviso suddetto le quote di ammortamento riferite ai beni in questione e rideterminando con ciò componenti negative di reddito e recuperando imposte e sanzioni.
L’agenzia ricorreva per cassazione lamentando una falsa applicazione e violazione dell’art. 14 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, e anche degli art. 1362 e ss. e 2561 cod. civ.
Quest’ultimo al secondo comma, come già descritto sopra, prevede l’obbligo di gestire l’azienda a carico dell’affittuario “Senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte” al fine di tutelare così l’interesse del concedente nel momento in cui avviene la circolazione dell’azienda inversa o ulteriore della stessa.
In quest’occasione la Corte ricorda la sentenza Cass. n.18537, 2010 e la n. 1172, 2008 in cui rilevava come la disciplina fiscale consenta alle parti del contratto di affitto d’azienda di derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica del secondo comma art. 2561 c.c.
Nel caso in questione, i giudici di legittimità nel respingere il ricorso sottolineavano come il giudice di appello avesse dato prevalentemente rilievo alla clausola espressa che derogava il disposto dell’art. 2561 cod. civ.- prevedendo che “Le quote di ammortamento riguardanti la componente mobiliare ed immobiliare del presente contratto sono deducibili, anche ai fini fiscali, dalla società affittante. Tale pattuizione costituisce deroga espressa alle disposizioni contenute nell’art. 2561 cod. civ. fatta eccezione per gli incrementi e le sostituzioni direttamente effettuate dall’affittuaria con spese a proprio carico”.
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