Casa pignorata, il proprietario non può affittarla
«Il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del Giudice». E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13216 depositata in data 27 giugno 2016.
Il caso di specie riguardava il conduttore di un immobile che si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di canoni di locazione di un immobile sottoposto a pignoramento. La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado rigettava l’opposizione del conduttore e dichiarava legittimo il decreto ingiuntivo emesso in favore del locatore.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione ha accolto i motivi di gravame del ricorrente e dichiarato illegittima la richiesta di pagamento dei canoni di locazione di un bene immobile sottoposto antecedentemente a pignoramento. Gli Ermellini, pur riconoscendo la validità del contratto di locazione in quanto stipulato in conformità della legge, hanno ritenuto il negozio giuridico inopponibile nei confronti dei creditori dell’esecuzione e del soggetto assegnatario del bene per il combinato disposto degli art. 560 c.p.c. e 2912 c.c.
Infatti, mediate una interpretazione letterale dell’art. 560 c.p.c. co. 2, la Corte ha ribadito che è fatto divieto dare in locazione il bene immobile pignorato senza la previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in quanto l’istituto del pignoramento determina un cambiamento del titolo sul bene che continua a far parte della sfera patrimoniale del proprietario ma non è più nella sua disponibilità.
Inoltre, a sostegno della illegittimità delle richieste di pagamento del proprietario-locatore i giudici di P.azza Cavour hanno richiamato anche l’articolo 2912 c.c. che estende il pignoramento ai frutti civile della cosa pignorata, come le somme di denaro dei canoni di locazione.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
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«Il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del Giudice». E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13216 depositata in data 27 giugno 2016.
Il caso di specie riguardava il conduttore di un immobile che si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di canoni di locazione di un immobile sottoposto a pignoramento. La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado rigettava l’opposizione del conduttore e dichiarava legittimo il decreto ingiuntivo emesso in favore del locatore.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione ha accolto i motivi di gravame del ricorrente e dichiarato illegittima la richiesta di pagamento dei canoni di locazione di un bene immobile sottoposto antecedentemente a pignoramento. Gli Ermellini, pur riconoscendo la validità del contratto di locazione in quanto stipulato in conformità della legge, hanno ritenuto il negozio giuridico inopponibile nei confronti dei creditori dell’esecuzione e del soggetto assegnatario del bene per il combinato disposto degli art. 560 c.p.c. e 2912 c.c.
Infatti, mediate una interpretazione letterale dell’art. 560 c.p.c. co. 2, la Corte ha ribadito che è fatto divieto dare in locazione il bene immobile pignorato senza la previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in quanto l’istituto del pignoramento determina un cambiamento del titolo sul bene che continua a far parte della sfera patrimoniale del proprietario ma non è più nella sua disponibilità.
Inoltre, a sostegno della illegittimità delle richieste di pagamento del proprietario-locatore i giudici di P.azza Cavour hanno richiamato anche l’articolo 2912 c.c. che estende il pignoramento ai frutti civile della cosa pignorata, come le somme di denaro dei canoni di locazione.
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