Cartella di pagamento, interessi e obbligo di motivazione: i chiarimenti delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza n. 22281 del 15 luglio 2022, in risposta ad una questione sollevata dalla Quinta sezione della medesima Corte, ha stabilito che l’obbligo di motivazione, concernente la cartella di pagamento emanata successivamente all’adozione di un atto fiscale ove siano stati già quantificati il debito di imposta e gli interessi relativi al tributo e che ordini al contribuente interessato il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, è soddisfatto attraverso il mero richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie della cartella di pagamento utilizzata, in prima battuta, per richiedere il pagamento degli interessi, l’obbligo di motivazione risulterà adempiuto indicando il quantum previsto a tale titolo, nonché le disposizioni normative che giustificano gli interessi reclamati, le quali possono essere dedotte, implicitamente, dal tipo e dalla natura degli interessi in esame o dal tributo a cui si riferiscono. Inoltre, sarà necessario evidenziare la data da cui decorrono gli interessi richiesti, essendo però esentati dallo specificare i singoli saggi applicati e le modalità di calcolo.
Nel grado precedente di giudizio la Corte rimettente ha sottolineato la presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti riguardo l’obbligatorietà di motivazione nelle fattispecie precedentemente descritte, chiedendo alla Corte Suprema di svolgere la propria funzione nomofilattica in proposito.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, qualora l’atto contenente il quantum della pretesa fiscale, che precede la cartella di pagamento, non abba fatto menzione alcuna degli interessi relativi e questi siano richiesti, per la prima volta, con la cartella, sarà necessario presentare le ragioni di fatto e di diritto che legittimano la pretesa. Addizionalmente, la cartella dovrà includere la quantificazione del debito di imposta e dei relativi interessi, la data da cui decorrono questi ultimi e le modalità predilette dall’Agenzia delle Entrate per azionare la pretesa. Il redattore della cartella sara, però, esentato dall’individuare i singoli tassi applicati e le modalità di calcolo relative.
Al contrario, qualora la cartella segua un atto già richiedente gli interessi riferiti al quantum del debito di imposta per il ritardato pagamento, l’obbligo di motivazione è assolto per relationem facendo riferimento inequivocabile all’atto che lo ha reso definitivo. Sarà sufficiente, di conseguenza, indicare il ruolo, il titolo costitutivo della pretesa e l’entità del debito fiscale per interessi.
Dott. Giuseppe Tarabuso
Cartella di pagamento, interessi e obbligo di motivazione: i chiarimenti delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza n. 22281 del 15 luglio 2022, in risposta ad una questione sollevata dalla Quinta sezione della medesima Corte, ha stabilito che l’obbligo di motivazione, concernente la cartella di pagamento emanata successivamente all’adozione di un atto fiscale ove siano stati già quantificati il debito di imposta e gli interessi relativi al tributo e che ordini al contribuente interessato il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, è soddisfatto attraverso il mero richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie della cartella di pagamento utilizzata, in prima battuta, per richiedere il pagamento degli interessi, l’obbligo di motivazione risulterà adempiuto indicando il quantum previsto a tale titolo, nonché le disposizioni normative che giustificano gli interessi reclamati, le quali possono essere dedotte, implicitamente, dal tipo e dalla natura degli interessi in esame o dal tributo a cui si riferiscono. Inoltre, sarà necessario evidenziare la data da cui decorrono gli interessi richiesti, essendo però esentati dallo specificare i singoli saggi applicati e le modalità di calcolo.
Nel grado precedente di giudizio la Corte rimettente ha sottolineato la presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti riguardo l’obbligatorietà di motivazione nelle fattispecie precedentemente descritte, chiedendo alla Corte Suprema di svolgere la propria funzione nomofilattica in proposito.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, qualora l’atto contenente il quantum della pretesa fiscale, che precede la cartella di pagamento, non abba fatto menzione alcuna degli interessi relativi e questi siano richiesti, per la prima volta, con la cartella, sarà necessario presentare le ragioni di fatto e di diritto che legittimano la pretesa. Addizionalmente, la cartella dovrà includere la quantificazione del debito di imposta e dei relativi interessi, la data da cui decorrono questi ultimi e le modalità predilette dall’Agenzia delle Entrate per azionare la pretesa. Il redattore della cartella sara, però, esentato dall’individuare i singoli tassi applicati e le modalità di calcolo relative.
Al contrario, qualora la cartella segua un atto già richiedente gli interessi riferiti al quantum del debito di imposta per il ritardato pagamento, l’obbligo di motivazione è assolto per relationem facendo riferimento inequivocabile all’atto che lo ha reso definitivo. Sarà sufficiente, di conseguenza, indicare il ruolo, il titolo costitutivo della pretesa e l’entità del debito fiscale per interessi.
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