Published On: 24 Settembre 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo

Cane randagio danneggia macchina: automobilista risarcito

Con la sentenza n. 15167 depositata in data 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento di un automobilista per i danni riportati dalla propria autovettura causati dall’urto di un cane randagio.

Se nel giudizio di primo grado il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea condannando al risarcimento del danno il Comune e l’Azienda sanitaria in solido, nel grado d’appello il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità per i danni causati dal cane randagio esclusivamente in capo alla A.U.S.L. in quanto la legge regionale – nel caso di specie quella del Lazio – devolveva ai Comuni la realizzazione e la gestione dei canili e alle Aziende sanitarie la cattura dei cani randagi. 

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla questione, decidendo nel merito hanno, invece, confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure chiamando a risarcire l’automobilista sia l’Azienda Sanitaria che il Comune.

Difatti, come sostenuto dai Giudici di legittimità, vero è che ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della legge Regione Lazio n. 34/1997 ai Comuni spetta “il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL“, ma tali incombenze non possono concretizzarsi senza la cattura dei randagi.

Pertanto, attraverso una interpretazione estensiva degli articoli sopracitati, la Cassazione attribuisce ai Comuni non solo la custodia dei cani randagi, ma anche la cattura degli stessi dal momento che questa attività costituisce il presupposto indispensabile per il ricovero nelle apposite strutture comunali.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Cane randagio danneggia macchina: automobilista risarcito

Con la sentenza n. 15167 depositata in data 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento di un automobilista per i danni riportati dalla propria autovettura causati dall’urto di un cane randagio.

Se nel giudizio di primo grado il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea condannando al risarcimento del danno il Comune e l’Azienda sanitaria in solido, nel grado d’appello il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità per i danni causati dal cane randagio esclusivamente in capo alla A.U.S.L. in quanto la legge regionale – nel caso di specie quella del Lazio – devolveva ai Comuni la realizzazione e la gestione dei canili e alle Aziende sanitarie la cattura dei cani randagi. 

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla questione, decidendo nel merito hanno, invece, confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure chiamando a risarcire l’automobilista sia l’Azienda Sanitaria che il Comune.

Difatti, come sostenuto dai Giudici di legittimità, vero è che ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della legge Regione Lazio n. 34/1997 ai Comuni spetta “il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL“, ma tali incombenze non possono concretizzarsi senza la cattura dei randagi.

Pertanto, attraverso una interpretazione estensiva degli articoli sopracitati, la Cassazione attribuisce ai Comuni non solo la custodia dei cani randagi, ma anche la cattura degli stessi dal momento che questa attività costituisce il presupposto indispensabile per il ricovero nelle apposite strutture comunali.

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