Diritto commerciale e societario
Published On: 1 Luglio 2013Categories: Articoli, Diritto commerciale e societarioBy

Cancellazione società da registro imprese: obblighi e diritti dei soci

La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.6071 del 12 marzo 2013, in tema di cancellazione di una società dal registro delle imprese, ha statuito il principio secondo cui qualora permangano rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si determina un fenomeno successorio in virtù del quale i soci rispondono delle obbligazioni nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali e si trasferiscono del pari ai soci i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ma non le mere pretese né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi.

Del pari la cancellazione impedisce che la società ormai estinta possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio di talchè se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio si verifica l’interruzione con possibilità di riassunzione dello stesso da parte o nei confronti dei soci.

È stato così risolto il problema delle c.d. sopravvenienze della società estinta, problematica sulla quale vi era una diversità di posizioni tra dottrina e giurisprudenza.

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Cancellazione società da registro imprese: obblighi e diritti dei soci

La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.6071 del 12 marzo 2013, in tema di cancellazione di una società dal registro delle imprese, ha statuito il principio secondo cui qualora permangano rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si determina un fenomeno successorio in virtù del quale i soci rispondono delle obbligazioni nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali e si trasferiscono del pari ai soci i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ma non le mere pretese né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi.

Del pari la cancellazione impedisce che la società ormai estinta possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio di talchè se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio si verifica l’interruzione con possibilità di riassunzione dello stesso da parte o nei confronti dei soci.

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