Cancellazione CRIF e cattivi pagatori: facciamo chiarezza
La segnalazione come “cattivo pagatore” nelle centrali rischi è sicuramente uno dei problemi più frequenti nel modo dell’imprenditoria italiana e la cancellazione CRIF , o la cancellazione dalla CR o dagli altri sistemi di informazione creditizia, rappresenta un’isola felice difficilmente raggiungibile dall’imprenditore.
Come è noto, al fine di rafforzare la stabilità finanziaria nel sistema creditizio sono state istituite svariate banche dati, pubbliche e private: la Cerved, la CRIF e, soprattutto, la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia sono tra le più importanti.
Qualora un credito sia indicato in “sofferenza” la Banca non potrà erogare nuove somme al cliente che le richiede e lo stesso non avrà vita facile per raggiungere la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati.
È importante in questa sede specificare che non tutte le segnalazioni sono negative e necessitano quindi di una cancellazione.
Infatti, atteso che il cattivo pagatore è solamente una segnalazione specifica che avviene all’interno di tutte le banche dati, che sia questa la CR, la CRIF o altre, all’interno di queste sono individuati anche informazioni positive sul cliente che fa accesso al credito.
La CRIF, ad esempio, riconosciuto come sistema di informazione creditizia privato, è un sistema di tipo positivo e negativo, ossia che contiene informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.
L’iscrizione dei dati nella CRIF può avvenire:
– In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta;
– Nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;
– Mensilmente con i dati relativi all’ andamento dei rimborsi.
È chiaro quindi che l’indicazione del proprio nominativo può anche essere sinonimo di segnalazione positiva, che ovviamente non necessita di alcuna cancellazione dalla CRIF stessa.
In altre parole, a differenza della centrale rischi di Banca d’Italia, nella quale sono registrati i finanziamenti e le garanzie quando l’importo che deve restituire il cliente è pari o superiore ad € 30.000, nella CRIF vengono riportate anche le semplici richieste di nuovi finanziamenti.
Una segnalazione negativa in CRIF ha sull’imprenditore e sulla sua attività di impresa effetti talvolta disastrosi.
Il principale effetto risiede nella difficoltà ad ottenere un prestito e/o un finanziamento poiché ogni istituto bancario, prima di concedere qualsiasi tipo di supporto economico, consulta le liste e le banche dati di riferimento (leggasi CR, CRIF, CERVED).
Un ulteriore problema che l’imprenditore potrebbe trovarsi ad affrontare è il blocco del RID, ossia il rapporto interbancario diretto, il servizio con il quale il cliente autorizza automaticamente la propria banca ad accettare sul proprio conto corrente gli addebiti provenienti da creditori particolari ad esempio bollette, affitti, stipendi, rate del mutuo etc.
Ma quali sono gli oneri che riguardano l’istituto bancario prima di poter iscrivere il proprio cliente nelle varie banche dati, pena la possibile cancellazione dalla CRIF o dalle altre?
L’iscrizione del cliente nei registri dei cattivi pagatori richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario che deve esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può in alcun modo basarsi esclusivamente solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
Inoltre, l’istituto finanziario ha sempre l’obbligo di avvisare preventivamente il cliente, dando a quest’ultimo un congruo preavviso che può essere eseguito con 3 mezzi alternativi quali:
- la raccomandata A/R,
- una comunicazione via PEC
- un messaggio dal telefonino, purché questa modalità sia stata concordata con l’interessato ed esista la possibilità di tracciare l’avvenuta consegna della comunicazione.
L’obbligo di preavviso appena enunciato deve essere adempiuto dall’intermediario finanziario pena la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati nelle quali viene illegittimamente segnalato il cliente.
Comunque, nei casi in cui il cliente ritenga di aver subito illegittimamente la segnalazione negativa alle varie liste può richiedere una tutela giudiziale per ottenere la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati.
Lo Studio Legale Scicchitano fornisce da anni la tutela giudiziale di cui sopra, per informazioni contattaci a questa pagina.
Cancellazione CRIF e cattivi pagatori: facciamo chiarezza
La segnalazione come “cattivo pagatore” nelle centrali rischi è sicuramente uno dei problemi più frequenti nel modo dell’imprenditoria italiana e la cancellazione CRIF , o la cancellazione dalla CR o dagli altri sistemi di informazione creditizia, rappresenta un’isola felice difficilmente raggiungibile dall’imprenditore.
Come è noto, al fine di rafforzare la stabilità finanziaria nel sistema creditizio sono state istituite svariate banche dati, pubbliche e private: la Cerved, la CRIF e, soprattutto, la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia sono tra le più importanti.
Qualora un credito sia indicato in “sofferenza” la Banca non potrà erogare nuove somme al cliente che le richiede e lo stesso non avrà vita facile per raggiungere la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati.
È importante in questa sede specificare che non tutte le segnalazioni sono negative e necessitano quindi di una cancellazione.
Infatti, atteso che il cattivo pagatore è solamente una segnalazione specifica che avviene all’interno di tutte le banche dati, che sia questa la CR, la CRIF o altre, all’interno di queste sono individuati anche informazioni positive sul cliente che fa accesso al credito.
La CRIF, ad esempio, riconosciuto come sistema di informazione creditizia privato, è un sistema di tipo positivo e negativo, ossia che contiene informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.
L’iscrizione dei dati nella CRIF può avvenire:
– In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta;
– Nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;
– Mensilmente con i dati relativi all’ andamento dei rimborsi.
È chiaro quindi che l’indicazione del proprio nominativo può anche essere sinonimo di segnalazione positiva, che ovviamente non necessita di alcuna cancellazione dalla CRIF stessa.
In altre parole, a differenza della centrale rischi di Banca d’Italia, nella quale sono registrati i finanziamenti e le garanzie quando l’importo che deve restituire il cliente è pari o superiore ad € 30.000, nella CRIF vengono riportate anche le semplici richieste di nuovi finanziamenti.
Una segnalazione negativa in CRIF ha sull’imprenditore e sulla sua attività di impresa effetti talvolta disastrosi.
Il principale effetto risiede nella difficoltà ad ottenere un prestito e/o un finanziamento poiché ogni istituto bancario, prima di concedere qualsiasi tipo di supporto economico, consulta le liste e le banche dati di riferimento (leggasi CR, CRIF, CERVED).
Un ulteriore problema che l’imprenditore potrebbe trovarsi ad affrontare è il blocco del RID, ossia il rapporto interbancario diretto, il servizio con il quale il cliente autorizza automaticamente la propria banca ad accettare sul proprio conto corrente gli addebiti provenienti da creditori particolari ad esempio bollette, affitti, stipendi, rate del mutuo etc.
Ma quali sono gli oneri che riguardano l’istituto bancario prima di poter iscrivere il proprio cliente nelle varie banche dati, pena la possibile cancellazione dalla CRIF o dalle altre?
L’iscrizione del cliente nei registri dei cattivi pagatori richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario che deve esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può in alcun modo basarsi esclusivamente solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
Inoltre, l’istituto finanziario ha sempre l’obbligo di avvisare preventivamente il cliente, dando a quest’ultimo un congruo preavviso che può essere eseguito con 3 mezzi alternativi quali:
- la raccomandata A/R,
- una comunicazione via PEC
- un messaggio dal telefonino, purché questa modalità sia stata concordata con l’interessato ed esista la possibilità di tracciare l’avvenuta consegna della comunicazione.
L’obbligo di preavviso appena enunciato deve essere adempiuto dall’intermediario finanziario pena la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati nelle quali viene illegittimamente segnalato il cliente.
Comunque, nei casi in cui il cliente ritenga di aver subito illegittimamente la segnalazione negativa alle varie liste può richiedere una tutela giudiziale per ottenere la cancellazione CRIF o dalle altre banche dati.
Lo Studio Legale Scicchitano fornisce da anni la tutela giudiziale di cui sopra, per informazioni contattaci a questa pagina.
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]
Siamo lieti di annunciare che la Corte di Cassazione ha definitivamente posto fine alla vicenda "Itaca Free Boat", accertando la legittimità della provenienza dei beni della famiglia Saraco e disponendo la revoca della confisca del [...]
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]