Buoni fruttiferi postali: in caso di morte, il cointestatario può ottenere il rimborso
I Buoni fruttiferi postali sono una particolare tipologia di titoli di credito che garantiscono la restituzione del capitale versato con relativi interessi al risparmiatore che se ne avvale. In particolare, i BFP sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – società controllata dello Stato – e sono collocati in esclusiva all’interno della rete distributiva di Poste Italiane.
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 lett. a) del decreto-legge n. 269/2003, i buoni fruttiferi costituiscono, insieme ai libretti di risparmio, il c.d. risparmio postale e vengono utilizzati per finanziare lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.
Con l’ordinanza n. 4280 del 2022, la Suprema Corte di Cassazione affronta uno degli aspetti peculiari della disciplina dei buoni fruttiferi postali, ossia quello inerente all’ipotesi in cui il buono fruttifero postale abbia più cointestatari e, in caso di morte di uno, alla possibilità per il cointestatario superstite di chiedere il rimborso.
In altre parole, trattasi della questione relativa alla sussistenza del diritto del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero, contenente la clausola della pari facoltà di rimborso, di incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo.
Si tratta di una pronuncia di grande interesse, poiché essa fa chiarezza su un aspetto ancora problematico della disciplina, in relazione al quale, in passato, si erano contrapposti due diversi orientamenti.
Secondo il primo orientamento, la questione dei buoni recanti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”), crea un’obbligazione solidale dal lato attivo, in base alla quale il concreditore ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore (Poste Italiane s.p.a.).
Al contrario, il secondo orientamento trova ampio riscontro nella prassi, laddove si verifica con frequenza che il debitore, per consentire la riscossione del buono, richieda la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto.
In particolare, la Suprema Corte esclude l’applicabilità ai buoni fruttiferi postali dell’art. 187 del D.P.R. n. 256/1989 riguardante i libretti di risparmio, in virtù di quanto disposto dall’art. 203 del medesimo decreto che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto e applica il principio di diritto secondo il quale «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento».
Pertanto, per il buono cointestato è prevista la facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazioni, creando un’obbligazione solidale dal lato attivo tra i cointestatari e concedendo al concreditore superstite il diritto ad ottenere l’intera prestazione dalle Poste Italiane s.p.a.
Buoni fruttiferi postali: in caso di morte, il cointestatario può ottenere il rimborso
I Buoni fruttiferi postali sono una particolare tipologia di titoli di credito che garantiscono la restituzione del capitale versato con relativi interessi al risparmiatore che se ne avvale. In particolare, i BFP sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – società controllata dello Stato – e sono collocati in esclusiva all’interno della rete distributiva di Poste Italiane.
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 lett. a) del decreto-legge n. 269/2003, i buoni fruttiferi costituiscono, insieme ai libretti di risparmio, il c.d. risparmio postale e vengono utilizzati per finanziare lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.
Con l’ordinanza n. 4280 del 2022, la Suprema Corte di Cassazione affronta uno degli aspetti peculiari della disciplina dei buoni fruttiferi postali, ossia quello inerente all’ipotesi in cui il buono fruttifero postale abbia più cointestatari e, in caso di morte di uno, alla possibilità per il cointestatario superstite di chiedere il rimborso.
In altre parole, trattasi della questione relativa alla sussistenza del diritto del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero, contenente la clausola della pari facoltà di rimborso, di incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo.
Si tratta di una pronuncia di grande interesse, poiché essa fa chiarezza su un aspetto ancora problematico della disciplina, in relazione al quale, in passato, si erano contrapposti due diversi orientamenti.
Secondo il primo orientamento, la questione dei buoni recanti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”), crea un’obbligazione solidale dal lato attivo, in base alla quale il concreditore ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore (Poste Italiane s.p.a.).
Al contrario, il secondo orientamento trova ampio riscontro nella prassi, laddove si verifica con frequenza che il debitore, per consentire la riscossione del buono, richieda la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto.
In particolare, la Suprema Corte esclude l’applicabilità ai buoni fruttiferi postali dell’art. 187 del D.P.R. n. 256/1989 riguardante i libretti di risparmio, in virtù di quanto disposto dall’art. 203 del medesimo decreto che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto e applica il principio di diritto secondo il quale «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento».
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