L'artista Banksy e il diritto d'autore: cosa c'è da sapere
Il noto artista anticonformista Banksy ha conferito i diritti di utilizzazione economica delle proprie opere alla celebre società di diritto inglese Pest Control Office Ltd, rammentando in una nota come le proprie opere, senza licenza, non siano utilizzabili, sfruttabili e riproducibili rese in copie o immagini fisiche e digitali per fini prettamente commerciali. Noto è lo sfruttamento da parte soprattutto delle case di moda o di aziende, delle opere particolarmente suggestive dell’autore, senza però detenere alcun tipo di licenza o autorizzazione da quest’ultimo o dalla sua agenzia.
Di recente una celebre azienda straniera suscitando l’indignazione dell’artista, avrebbe illecitamente utilizzato le sue opere per una serie di campagne pubblicitarie e per la commercializzazione di propri prodotti. Tra le altre attività non autorizzate riportate vi è stata anche l’organizzazione di una mostra a Milano dedicata all’artista e finalizzata alla vendita di prodotti riproducenti le immagini realizzate da quest’ultimo.
Alla luce di ciò, la domanda è quali tipi di tutele sono previste?
Il diritto d’autore riceve un’ampia disciplina sia nel diritto internazionale che nel diritto europeo, numerose sono le direttive comunitaria, le quali stabiliscono il diritto di ciascun individuo alla tutela delle opere che sono proprie del suo ingegno. Tale impostazione trova conferma anche nel diritto italiano, nel quale ritroviamo una serie di disposizioni sul punto.
L’articolo 2577 comma 2 del Codice civile e l’articolo 20 della L. 633/1941 sanciscono il diritto morale di paternità dell’opera dell’autore la cui identità non sia nota, come Banksy, affermando che l’autore dell’opera non è obbligato a rivelare la propria identità e ha la facoltà di scegliere uno pseudonimo con cui interfacciarsi con il pubblico senza che venga meno il diritto di quest’ultimo sulle sue opere.
Parimenti, anche il diritto di utilizzazione e sfruttamento economico delle medesime non subisce limitazioni, potendo l’artista rivendicarne la paternità ed impedire a soggetti terzi di utilizzarle abusivamente. La normativa così come evidenziata dunque, permette la protezione di opere anonime o pseudonime rispettando la volontà dello stesso autore di non svelare la propria identità per qualsiasi motivo si voglia. Difatti, in Italia le opere di Banksy sono coperte dal diritto d’autore.
Dott.ssa Veronica Venturi
L'artista Banksy e il diritto d'autore: cosa c'è da sapere
Il noto artista anticonformista Banksy ha conferito i diritti di utilizzazione economica delle proprie opere alla celebre società di diritto inglese Pest Control Office Ltd, rammentando in una nota come le proprie opere, senza licenza, non siano utilizzabili, sfruttabili e riproducibili rese in copie o immagini fisiche e digitali per fini prettamente commerciali. Noto è lo sfruttamento da parte soprattutto delle case di moda o di aziende, delle opere particolarmente suggestive dell’autore, senza però detenere alcun tipo di licenza o autorizzazione da quest’ultimo o dalla sua agenzia.
Di recente una celebre azienda straniera suscitando l’indignazione dell’artista, avrebbe illecitamente utilizzato le sue opere per una serie di campagne pubblicitarie e per la commercializzazione di propri prodotti. Tra le altre attività non autorizzate riportate vi è stata anche l’organizzazione di una mostra a Milano dedicata all’artista e finalizzata alla vendita di prodotti riproducenti le immagini realizzate da quest’ultimo.
Alla luce di ciò, la domanda è quali tipi di tutele sono previste?
Il diritto d’autore riceve un’ampia disciplina sia nel diritto internazionale che nel diritto europeo, numerose sono le direttive comunitaria, le quali stabiliscono il diritto di ciascun individuo alla tutela delle opere che sono proprie del suo ingegno. Tale impostazione trova conferma anche nel diritto italiano, nel quale ritroviamo una serie di disposizioni sul punto.
L’articolo 2577 comma 2 del Codice civile e l’articolo 20 della L. 633/1941 sanciscono il diritto morale di paternità dell’opera dell’autore la cui identità non sia nota, come Banksy, affermando che l’autore dell’opera non è obbligato a rivelare la propria identità e ha la facoltà di scegliere uno pseudonimo con cui interfacciarsi con il pubblico senza che venga meno il diritto di quest’ultimo sulle sue opere.
Parimenti, anche il diritto di utilizzazione e sfruttamento economico delle medesime non subisce limitazioni, potendo l’artista rivendicarne la paternità ed impedire a soggetti terzi di utilizzarle abusivamente. La normativa così come evidenziata dunque, permette la protezione di opere anonime o pseudonime rispettando la volontà dello stesso autore di non svelare la propria identità per qualsiasi motivo si voglia. Difatti, in Italia le opere di Banksy sono coperte dal diritto d’autore.
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