Azione revocatoria fallimentare: la sentenza della Cassazione sugli atti a titolo gratuito
Con la sentenza n. 3406 del 12 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di atti a titolo gratuito, il curatore può dimostrare la liberalità dell’atto anche per via presuntiva. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento probatorio, purché grave e preciso: l’inesistenza, non contestata, di dazioni di denaro può essere un sufficiente elemento indiziario per ritenere l’atto di cessione come gratuito, e quindi non opponibile al Fallimento”.
Da tale principio si desume che, nel giudizio di revocatoria fallimentare teso ad ottenere la revoca di atti a titolo gratuito, il beneficiario della prestazione eseguita dal fallito ha l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento di una controprestazione. Persino la mancata contestazione della ritenuta insussistenza di una controprestazione può essere posta dal G.I. a fondamento del suo convincimento circa la gratuità dell’atto impugnato.
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