Azione diretta del terzo trasportato e caso fortuito: intervengono le Sezioni Unite
Con la sentenza n. 35318/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse in materia di azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione prevista dall’art. 141 cod. ass.
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni enuncia il principio secondo cui: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
Dunque, tale articolo prevede che il terzo coinvolto in un sinistro possa rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’incidente.
Con la recente pronuncia gli Ermellini hanno stabilito che l’azione di cui all’art. 141 cod. ass. prevista in favore del terzo trasportato si aggiunge alle altre azioni previste dalla legge ed è volta ad assicurare una maggiore tutela, consentendo al danneggiato di agire nei confronti degli assicuratori del vettore al fine di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo coinvolto, salvo che l’incidente sia dipeso da caso fortuito.
La tutela rafforzata per i terzi trasportati vittime di sinistro di cui all’art. 141 del cod. ass. presuppone che almeno due veicoli siano stati coinvolti nel sinistro; peraltro, non risulta necessario lo scontro fisico tra le due vetture.
Inoltre, tale tutela si realizza attraverso il risarcimento anticipato dell’assicuratore del vettore e tramite la possibilità di proporre successivo ricorso da parte di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
Nell’interpretare l’articolo 141 del cod. ass., le Sezioni Unite hanno specificato che la volontà del legislatore fosse quella di assicurare al terzo trasportato il risarcimento da parte della compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti, e tanto in ragione del fatto che la procedura risarcitoria – almeno nella fase liquidatoria – dovrà essere snella e finalizzata alla tutela del danneggiato.
In definitiva, le Sezioni Unite hanno affermato che “deve pertanto ritenersi che – come sostenuto da Cass. 17963/2021 – nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Dott. Alessandro Lovelli
Azione diretta del terzo trasportato e caso fortuito: intervengono le Sezioni Unite
Con la sentenza n. 35318/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse in materia di azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione prevista dall’art. 141 cod. ass.
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni enuncia il principio secondo cui: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
Dunque, tale articolo prevede che il terzo coinvolto in un sinistro possa rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’incidente.
Con la recente pronuncia gli Ermellini hanno stabilito che l’azione di cui all’art. 141 cod. ass. prevista in favore del terzo trasportato si aggiunge alle altre azioni previste dalla legge ed è volta ad assicurare una maggiore tutela, consentendo al danneggiato di agire nei confronti degli assicuratori del vettore al fine di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo coinvolto, salvo che l’incidente sia dipeso da caso fortuito.
La tutela rafforzata per i terzi trasportati vittime di sinistro di cui all’art. 141 del cod. ass. presuppone che almeno due veicoli siano stati coinvolti nel sinistro; peraltro, non risulta necessario lo scontro fisico tra le due vetture.
Inoltre, tale tutela si realizza attraverso il risarcimento anticipato dell’assicuratore del vettore e tramite la possibilità di proporre successivo ricorso da parte di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
Nell’interpretare l’articolo 141 del cod. ass., le Sezioni Unite hanno specificato che la volontà del legislatore fosse quella di assicurare al terzo trasportato il risarcimento da parte della compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti, e tanto in ragione del fatto che la procedura risarcitoria – almeno nella fase liquidatoria – dovrà essere snella e finalizzata alla tutela del danneggiato.
In definitiva, le Sezioni Unite hanno affermato che “deve pertanto ritenersi che – come sostenuto da Cass. 17963/2021 – nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
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