Published On: 18 Marzo 2018Categories: Articoli, News, Sergio Scicchitano

Compensi avvocati: firmato il decreto. Ecco tutte le novità

Il nuovo decreto relativo alla “regolamentazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati”, recependo alcune proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Forense, ha apportato rilevanti modifiche al D.M. n. 55/2014. Si tratta di un intervento normativo che introduce limiti certi ai parametri forensi utili per stabilire il compenso spettante all’avvocato. L’obiettivo del nuovo decreto è di evitare che la remunerazione stabilita dal giudice in merito alla prestazione professionale dell’avvocato risulti inadeguata, tornando così a dare la giusta importanza all’attività svolta dal legale.

Ecco le novità contenute nello schema di decreto:

  • l’introduzione di una tabella con parametri ad hoc per l’attività dell’avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita. L’attività svolta è liquidata in base ai parametri numerici della tabella contenuta nell’allegato A del DM la quale prevede 6 scaglioni di valore e i compensi da corrispondere sono ripartiti per le 3 fasi: di attivazione, di negoziazione e di conciliazione;
  • vengono inseriti limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi. Il giudice, infatti, non può ridurre il compenso in misura superiore al 50%; e in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria. Tali limiti sono previsti anche per i compensi spettanti all’avvocato nel processo penale;
  • per i giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, è previsto che quando sono proposti motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50% rispetto a quanto previsto inizialmente;
  • si è provveduto inoltre ad aumentare i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’aumento della soglia massima di soggetti assistiti. In particolare, per ogni assistito diverso rispetto al primo l’aumento del compenso sarà pari: al 30% (in luogo del 20%) per un massimo di 10 assistiti; al 10% (in luogo del 5%) per un numero superiore a 10 assistiti e che non superi i 30 (non più 20 come in passato);
  • per quanto riguarda i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, i compensi previsti dall’apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro e non più all’intero collegio.
  • da ultimo si riconosce al legale la possibilità di aumentare le tariffe del 30% quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione. Questo incentivo viene introdotto perché con l’utilizzo di tecniche informatiche si facilita la conservazione dell’atto e la consultazione da parte di terzi.

Avv. Prof. Sergio Scicchitano

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Compensi avvocati: firmato il decreto. Ecco tutte le novità

Il nuovo decreto relativo alla “regolamentazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati”, recependo alcune proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Forense, ha apportato rilevanti modifiche al D.M. n. 55/2014. Si tratta di un intervento normativo che introduce limiti certi ai parametri forensi utili per stabilire il compenso spettante all’avvocato. L’obiettivo del nuovo decreto è di evitare che la remunerazione stabilita dal giudice in merito alla prestazione professionale dell’avvocato risulti inadeguata, tornando così a dare la giusta importanza all’attività svolta dal legale.

Ecco le novità contenute nello schema di decreto:

  • l’introduzione di una tabella con parametri ad hoc per l’attività dell’avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita. L’attività svolta è liquidata in base ai parametri numerici della tabella contenuta nell’allegato A del DM la quale prevede 6 scaglioni di valore e i compensi da corrispondere sono ripartiti per le 3 fasi: di attivazione, di negoziazione e di conciliazione;
  • vengono inseriti limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi. Il giudice, infatti, non può ridurre il compenso in misura superiore al 50%; e in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria. Tali limiti sono previsti anche per i compensi spettanti all’avvocato nel processo penale;
  • per i giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, è previsto che quando sono proposti motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50% rispetto a quanto previsto inizialmente;
  • si è provveduto inoltre ad aumentare i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’aumento della soglia massima di soggetti assistiti. In particolare, per ogni assistito diverso rispetto al primo l’aumento del compenso sarà pari: al 30% (in luogo del 20%) per un massimo di 10 assistiti; al 10% (in luogo del 5%) per un numero superiore a 10 assistiti e che non superi i 30 (non più 20 come in passato);
  • per quanto riguarda i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, i compensi previsti dall’apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro e non più all’intero collegio.
  • da ultimo si riconosce al legale la possibilità di aumentare le tariffe del 30% quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione. Questo incentivo viene introdotto perché con l’utilizzo di tecniche informatiche si facilita la conservazione dell’atto e la consultazione da parte di terzi.

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