Avvisi di vendita: dal 19 febbraio pubblicati solo sul PVP
Con avviso del 30.01.18, il presidente della Quarta Sez. Civile del Tribunale di Roma Dott.ssa Ferramosca, ha comunicato che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche ex art. 161 quater disp. att. c.p.c., a partire dal 19.02.18 tutti gli avvisi di vendita emessi dopo tale data dovranno essere pubblicati da parte dei Professionisti delegati, insieme all’ordinanza di delega e previo pagamento del relativo contributo, sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.).
L’omissione di detta pubblicazione comporterà l’estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.
Nella comunicazione si legge altresì che le ordinanze di delega emesse a partire dal 29.01.2018 prevedono già la corresponsione al delegato del fondo spese necessario per il pagamento del contributo sufficiente per 5 esperimenti in merito a ciascun lotto di vendita.
Per quanto riguarda le deleghe emesse sino al 28.01.2018 si comunica che:
- Agli avvisi di vendita pubblicati sino al 18.02.2018 si applicherà la disciplina prevista per l’ordinanza di vendita senza alcun cambiamento e si potrà usare il modulo già in uso presso l’ufficio;
- Per gli avvisi da emettere a partire dal 19.02.2018 – per i quali si dovranno utilizzare i nuovi modelli- (i) se il fondo spese liquidato con l’ordinanza di delega sarà sufficiente, i Professionisti delegati dovranno effettuare il pagamento per la pubblicazione sul P.V.P. attingendo da detto fondo spese, (ii) altrimenti il GE emetterà un provvedimento autorizzativo che sarà inerito nelle procedure delegate, con il quale imporrà ai Professionisti delegati di richiedere l’importo necessario per pubblicare l’avviso direttamente al creditore procedente ed a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo;
- Il GE inoltre, sempre mediante apposito provvedimento depositato in ogni procedura pendente, ridurrà i termini per la pubblicità sui siti internet da 60 giorni a 45 giorni.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Avvisi di vendita: dal 19 febbraio pubblicati solo sul PVP
Con avviso del 30.01.18, il presidente della Quarta Sez. Civile del Tribunale di Roma Dott.ssa Ferramosca, ha comunicato che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche ex art. 161 quater disp. att. c.p.c., a partire dal 19.02.18 tutti gli avvisi di vendita emessi dopo tale data dovranno essere pubblicati da parte dei Professionisti delegati, insieme all’ordinanza di delega e previo pagamento del relativo contributo, sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.).
L’omissione di detta pubblicazione comporterà l’estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.
Nella comunicazione si legge altresì che le ordinanze di delega emesse a partire dal 29.01.2018 prevedono già la corresponsione al delegato del fondo spese necessario per il pagamento del contributo sufficiente per 5 esperimenti in merito a ciascun lotto di vendita.
Per quanto riguarda le deleghe emesse sino al 28.01.2018 si comunica che:
- Agli avvisi di vendita pubblicati sino al 18.02.2018 si applicherà la disciplina prevista per l’ordinanza di vendita senza alcun cambiamento e si potrà usare il modulo già in uso presso l’ufficio;
- Per gli avvisi da emettere a partire dal 19.02.2018 – per i quali si dovranno utilizzare i nuovi modelli- (i) se il fondo spese liquidato con l’ordinanza di delega sarà sufficiente, i Professionisti delegati dovranno effettuare il pagamento per la pubblicazione sul P.V.P. attingendo da detto fondo spese, (ii) altrimenti il GE emetterà un provvedimento autorizzativo che sarà inerito nelle procedure delegate, con il quale imporrà ai Professionisti delegati di richiedere l’importo necessario per pubblicare l’avviso direttamente al creditore procedente ed a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo;
- Il GE inoltre, sempre mediante apposito provvedimento depositato in ogni procedura pendente, ridurrà i termini per la pubblicità sui siti internet da 60 giorni a 45 giorni.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]