Avokat rumeno, la validità dell'iscrizione all'Albo italiano
Necessaria la cancellazione dall’albo speciale italiano dell’avokat rumeno iscritto ad un organismo diverso dall’UNBR tradizionale. È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 6463 del 4 aprile 2016.
Nel caso di specie, il ricorrente veniva iscritto presso la Sezione speciale degli Avvocati stabiliti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara sulla scorta del titolo di Avokat conseguito in Romania.
A distanza di tempo lo stesso COA di Pescara ne disponeva la cancellazione in base ad una verifica di validità del titolo scaturente dalla nota n. 33860/2013 del Ministero di Giustizia rumeno avente ad oggetto la procedura di riorganizzazione dell’avvocatura in Romania.
In particolare, da un controllo effettuato sulla posizione ricoperta dal ricorrente, era emerso che lo stesso fosse stato illegittimamente incluso nell’elenco speciale predisposto per gli avvocati stabiliti in Italia presso il COA di Pescara in quanto iscritto ad Organismo (UNBR Pompiliu Bota Ordine Costituzional) che, in ragione delle informazioni presenti nella nota del Ministero di Giustizia rumeno prima citata e recepita dal Ministero di Giustizia nostrano in data 20 settembre 2013, non era abilitato a rilasciare il titolo di Avokat.
Il ricorrente, avverso il provvedimento del COA di Pescara, decideva di proporre ricorso al CNF nelle vesti di Giudice di seconde cure il quale, all’esito di istruttoria ed in recepimento delle informazioni contenute nella nota del Ministero di Giustizia italiano, aveva ritenuto corretto il provvedimento impugnato sul rilievo che, seguendo pedissequamente il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System), il solo Organismo qualificato al rilascio di titoli riconosciuti in ambito europeo è, per la Romania, la UNBR tradizionale.
Continuava il CNF chiarendo che la cancellazione dell’Avokat in parola dall’elenco speciale tenuto presso il COA di Pescara rispondesse chiaramente all’interesse pubblico alla rimozione dall’albo professionale di tutti i soggetti privi di un titolo abilitante al corretto esercizio della professione forense.
La Suprema Corte adita dal ricorrente ha ritenuto di avvalorare e confermare l’indirizzo seguito dalla decisione impugnata poiché fondato su un accertamento compiuto dal Ministero di Giustizia nazionale mediante recepimento del predetto sistema europeo IMI, dal quale è emerso che l’authority abilitata al rilascio della certificazione del titolo di Avokat acquisito in Romania è rappresentata dalla sola Uniunea Nationala a Barourilor din Romania con sede presso il Palatul de Justitie e che tale Organismo è indicato dallo stesso Ministero di Giustizia rumeno quale unica autorità competente a svolgere attività in questa materia.
Avv. Ermanno Scaramozzino
Avokat rumeno, la validità dell'iscrizione all'Albo italiano
Necessaria la cancellazione dall’albo speciale italiano dell’avokat rumeno iscritto ad un organismo diverso dall’UNBR tradizionale. È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 6463 del 4 aprile 2016.
Nel caso di specie, il ricorrente veniva iscritto presso la Sezione speciale degli Avvocati stabiliti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara sulla scorta del titolo di Avokat conseguito in Romania.
A distanza di tempo lo stesso COA di Pescara ne disponeva la cancellazione in base ad una verifica di validità del titolo scaturente dalla nota n. 33860/2013 del Ministero di Giustizia rumeno avente ad oggetto la procedura di riorganizzazione dell’avvocatura in Romania.
In particolare, da un controllo effettuato sulla posizione ricoperta dal ricorrente, era emerso che lo stesso fosse stato illegittimamente incluso nell’elenco speciale predisposto per gli avvocati stabiliti in Italia presso il COA di Pescara in quanto iscritto ad Organismo (UNBR Pompiliu Bota Ordine Costituzional) che, in ragione delle informazioni presenti nella nota del Ministero di Giustizia rumeno prima citata e recepita dal Ministero di Giustizia nostrano in data 20 settembre 2013, non era abilitato a rilasciare il titolo di Avokat.
Il ricorrente, avverso il provvedimento del COA di Pescara, decideva di proporre ricorso al CNF nelle vesti di Giudice di seconde cure il quale, all’esito di istruttoria ed in recepimento delle informazioni contenute nella nota del Ministero di Giustizia italiano, aveva ritenuto corretto il provvedimento impugnato sul rilievo che, seguendo pedissequamente il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System), il solo Organismo qualificato al rilascio di titoli riconosciuti in ambito europeo è, per la Romania, la UNBR tradizionale.
Continuava il CNF chiarendo che la cancellazione dell’Avokat in parola dall’elenco speciale tenuto presso il COA di Pescara rispondesse chiaramente all’interesse pubblico alla rimozione dall’albo professionale di tutti i soggetti privi di un titolo abilitante al corretto esercizio della professione forense.
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