Published On: 11 Febbraio 2018Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile

Autovelox: obbligatorie revisione e taratura periodiche

La Corte di Cassazione con sentenza n. 533/2017 ha affrontato il tema delle apparecchiature di rilevamento di velocità nella circolazione stradale.

La vicenda fattuale trae origine dall’opposizione proposta da un conducente avverso un verbale notificatogli dalla Prefettura di Bologna relativo ad un accertamento di un’infrazione stradale per eccesso di velocità rilevata dal sistema SICVE nel tratto autostradale della A14, nello specifico nel territorio del Comune di Imola.

Il Giudice di Pace di Imola ha accolto l’opposizione proposta dal conducente e per l’effetto ha annullato il suindicato verbale.

Successivamente, avverso la decisione del Giudice di prime cure, la Prefettura di Bologna ha proposto gravame dinanzi al Tribunale di Bologna, il quale, in totale riforma della decisione del Giudice di Pace, ha accolto l’appello proposto dall’ente.

Il conducente, avverso la predetta sentenza, ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentandosi di come il Giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto non obbligatoria la revisione e la taratura periodica delle apparecchiature di rilevamento della velocità – soprattutto del sistema cd. Tutor – e non abbia, quindi, accertato se tale apparecchio sia stato sottoposto o meno alle verifiche periodiche di controllo e taratura.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto fondato tale motivo sulla scorta di due argomentazioni. Innanzitutto, si sono basati sulla pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui tale norma non prevedeva espressamente che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.  In secondo luogo, si sono uniformati all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui tutte le apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento dei limiti di velocità – compresi i cd. Tutor – devono sempre essere sottoposte ad una periodica verifica e taratura e di conseguenza che, in sede di verbale di accertamento, qualora il ricorrente contesti l’affidabilità dell’apparecchio, il Giudice è obbligatoriamente tenuto ad accertarla chiedendo ai Comuni di dimostrare che l’apparecchio sia stato sottoposto periodicamente alle predette verifiche.

Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto l’obbligatorietà della revisione e della taratura periodica delle apparecchiature di rilevamento della velocità e per l’effetto, in sede di contestazione sull’affidabilità dell’apparecchiatura, l’obbligo del Giudice di accertare che l’ente competente abbia effettuato tali verifiche.

Nel caso di specie, essendosi il Tribunale di Bologna discostato da tale orientamento e non avendo quindi operato alcun accertamento in tal senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il suindicato motivo di impugnazione, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Dott. Matteo Pavia

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Autovelox: obbligatorie revisione e taratura periodiche

La Corte di Cassazione con sentenza n. 533/2017 ha affrontato il tema delle apparecchiature di rilevamento di velocità nella circolazione stradale.

La vicenda fattuale trae origine dall’opposizione proposta da un conducente avverso un verbale notificatogli dalla Prefettura di Bologna relativo ad un accertamento di un’infrazione stradale per eccesso di velocità rilevata dal sistema SICVE nel tratto autostradale della A14, nello specifico nel territorio del Comune di Imola.

Il Giudice di Pace di Imola ha accolto l’opposizione proposta dal conducente e per l’effetto ha annullato il suindicato verbale.

Successivamente, avverso la decisione del Giudice di prime cure, la Prefettura di Bologna ha proposto gravame dinanzi al Tribunale di Bologna, il quale, in totale riforma della decisione del Giudice di Pace, ha accolto l’appello proposto dall’ente.

Il conducente, avverso la predetta sentenza, ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentandosi di come il Giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto non obbligatoria la revisione e la taratura periodica delle apparecchiature di rilevamento della velocità – soprattutto del sistema cd. Tutor – e non abbia, quindi, accertato se tale apparecchio sia stato sottoposto o meno alle verifiche periodiche di controllo e taratura.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto fondato tale motivo sulla scorta di due argomentazioni. Innanzitutto, si sono basati sulla pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui tale norma non prevedeva espressamente che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.  In secondo luogo, si sono uniformati all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui tutte le apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento dei limiti di velocità – compresi i cd. Tutor – devono sempre essere sottoposte ad una periodica verifica e taratura e di conseguenza che, in sede di verbale di accertamento, qualora il ricorrente contesti l’affidabilità dell’apparecchio, il Giudice è obbligatoriamente tenuto ad accertarla chiedendo ai Comuni di dimostrare che l’apparecchio sia stato sottoposto periodicamente alle predette verifiche.

Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto l’obbligatorietà della revisione e della taratura periodica delle apparecchiature di rilevamento della velocità e per l’effetto, in sede di contestazione sull’affidabilità dell’apparecchiatura, l’obbligo del Giudice di accertare che l’ente competente abbia effettuato tali verifiche.

Nel caso di specie, essendosi il Tribunale di Bologna discostato da tale orientamento e non avendo quindi operato alcun accertamento in tal senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il suindicato motivo di impugnazione, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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