Published On: 25 Ottobre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Atto notarile: vale sempre come titolo esecutivo?

Con ordinanza del 23 luglio 2018 il Tribunale di Tivoli, nell’ambito di un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha chiarito quando un atto notarile può valere come titolo esecutivo.

In forza di un contratto di mutuo fondiario l’istituto aveva dapprima notificato atto di precetto per il mancato pagamento di alcune rate e successivamente incardinato una procedura esecutiva immobiliare.

Il debitore ha quindi proposto opposizione all’esecuzione sostenendo tra gli altri la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 474 c.p.c. in capo al titolo esecutivo e per mancanza della traditio della somma mutuata.

Il G.E. rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c..

A seguito di tale rigetto, il debitore promuoveva reclamo al collegio.

Il contratto di mutuo, per costante giurisprudenza, può costituire titolo esecutivo esclusivamente se vi è traditio delle somme mutuate, sia essa attuata tramite materiale trasferimento delle somme o soltanto tramite loro fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante per entrare nella disponibilità del mutuatario; occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (sentenza n. 17194 del 27/08/2015).

Nel caso di specie, secondo il Collegio, vi sono dubbi che sia avvenuto il trasferimento delle somme mutuate dalla banca ai mutuatari, infatti il tenore dell’atto si appalesa sul punto contraddittorio laddove l’erogazione delle somme mutuate risulta essere procrastinata ad un momento futuro.

Tali ragioni fanno ritenere al Collegio che l’atto non rispecchi i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e dunque non possa valere come titolo esecutivo.

Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto che i reclamanti l’avessero correttamente allegato precisando che l’immobile colpito da gravame fosse la casa familiare nella quale dimoravano anche due bambini di tal ché in mancanza di sospensione il pregiudizio subito dal debitore sarebbe stato maggiore del danno subito dal mutuante.

Il Tribunale ha quindi accolto il reclamo e sospeso la procedura esecutiva.

Avv. Gavril Zaccaria

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Atto notarile: vale sempre come titolo esecutivo?

Con ordinanza del 23 luglio 2018 il Tribunale di Tivoli, nell’ambito di un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha chiarito quando un atto notarile può valere come titolo esecutivo.

In forza di un contratto di mutuo fondiario l’istituto aveva dapprima notificato atto di precetto per il mancato pagamento di alcune rate e successivamente incardinato una procedura esecutiva immobiliare.

Il debitore ha quindi proposto opposizione all’esecuzione sostenendo tra gli altri la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 474 c.p.c. in capo al titolo esecutivo e per mancanza della traditio della somma mutuata.

Il G.E. rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c..

A seguito di tale rigetto, il debitore promuoveva reclamo al collegio.

Il contratto di mutuo, per costante giurisprudenza, può costituire titolo esecutivo esclusivamente se vi è traditio delle somme mutuate, sia essa attuata tramite materiale trasferimento delle somme o soltanto tramite loro fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante per entrare nella disponibilità del mutuatario; occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (sentenza n. 17194 del 27/08/2015).

Nel caso di specie, secondo il Collegio, vi sono dubbi che sia avvenuto il trasferimento delle somme mutuate dalla banca ai mutuatari, infatti il tenore dell’atto si appalesa sul punto contraddittorio laddove l’erogazione delle somme mutuate risulta essere procrastinata ad un momento futuro.

Tali ragioni fanno ritenere al Collegio che l’atto non rispecchi i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e dunque non possa valere come titolo esecutivo.

Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto che i reclamanti l’avessero correttamente allegato precisando che l’immobile colpito da gravame fosse la casa familiare nella quale dimoravano anche due bambini di tal ché in mancanza di sospensione il pregiudizio subito dal debitore sarebbe stato maggiore del danno subito dal mutuante.

Il Tribunale ha quindi accolto il reclamo e sospeso la procedura esecutiva.

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