Published On: 1 Luglio 2014Categories: Risposte di Scicchitano

Assistenza ospedaliera: come agire per limitarla solo ad alcuni figli

Buongiorno,
ho una nonna lievemente malata e memore di quanto successo in passato con il defunto marito (litigio tra parenti in corsia, scenate varie), vorrebbe disporre per il prossimo futuro una limitazione alla propria ed eventuale assistenza ospedaliera a solo alcuni figli, rispetto ad altri. Il dubbio sta nel fatto che non sappiamo come è possibile agire per dare solo ad alcuni figli l’obbligo di assistenza ed impedirlo agli altri. Come sarebbe meglio procede?

Grazie mille
Giovanni

____________

Egr. Sig. Giovanni,

il quesito che ha sottoposto alla mia attenzione non è di semplice soluzione poiché sono in gioco diversi interessi, pertanto sono necessarie alcune doverose premesse in materia.

L’assistenza ospedaliera è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso strutture di ricovero che a seconda del modello organizzativo prescelto possono essere distinte in: Presidi ospedalieri (PO), aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) o Policlinici Universitari a gestione diretta, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) o ancora Case di cura o strutture private accreditate con il SSN.

La vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera che viene effettuata sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale.

Dunque, quando lo stato di salute di un cittadino necessita di diagnosi e di cure che non possono essere realizzati ambulatorialmente o a domicilio, il Servizio Sanitario Nazionale gli assicura l’assistenza ospedaliera gratuita presso le strutture di cui sopra. Pertanto la limitazione a cui fa riferimento nella Sua comunicazione riguarda il diritto di visita dei familiari del ricoverato in una delle strutture che garantiscono l’assistenza ospedaliera.

Occorre preliminarmente rilevare che al momento dell’accettazione nel nosocomio, al malato deve essere consegnato un opuscolo informativo dei servizi offerti, degli orari dei pasti e delle visite, dei servizi religiosi disponibili. Ma non solo, nella stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere per le persone anziane è previsto, specificamente nel caso di pazienti ultra-sessantacinquenni è consentita la presenza di un familiare o di un delegato della famiglia continuativamente durante la degenza.

Alla luce di quanto sopra non si ravvisa, a parere di chi scrive, la possibilità di limitare la visita del malato a solo “alcuni” visitatori mediante uno strumento giuridico ad hoc, proprio perché la degenza nel nosocomio del paziente è volta allo svolgimento dell’attività assistenziale e terapeutica nella quiete e nel riposo.

Ovviamente secondo consuetudine è consigliabile contenere la durata della visita per garantire la tranquillità degli ammalati, ma non vietare ad alcuni familiari la visita del paziente al quale potrebbe giovare la presenza di più familiari o conoscenti.

Pertanto, in virtù dei più ampi principi generali del Ns. ordinamento a tutela della salute e/o integrità fisica, Sua nonna potrebbe sottoscrivere una diffida con quale si invitano i destinatari a non farLe visita, qualora venisse ricoverata presso una struttura sanitaria, che garantisca l’assistenza ospedaliera.

Tale diffida potrebbe essere motivata in tal senso, specificando che Sua nonna non gradisce la presenza di alcuni familiari proprio perché potrebbero, nelle più estreme delle ipotesi, turbare la quiete cui è abituata, o addirittura  potrebbero mettere a repentaglio il Suo stato di salute ed ostacolare la convalescenza, anche alla luce degli ostili rapporti con questi familiari, motivo di forte agitazione e conseguente peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Inoltre, è necessario inviare a mezzo r.a.r. ai destinatari il predetto atto di diffida, che dovrà altresì contenere l’avvertimento che in caso di mancata ottemperanza a quanto richiesto, Sua nonna, o chi per Lei, potrà rivolgersi presso ogni sede competente per tutelare i diritti e gli interessi violati.

In conclusione, in mancanza di uno specifico strumento giuridico volto a vietare la visita del parente/conoscente sgradito al paziente ricoverato presso una struttura sanitaria, la tutela degli interessi di Sua nonna potrebbe essere comunque garantita per mezzo della sottoscrizione e della notifica ai destinatari di un atto di diffida contenente le motivazioni sopra esposte.

Nella speranza di aver adeguatamente risposto ai Suoi interrogativi, porgo saluti cordiali.

Sergio Scicchitano

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Assistenza ospedaliera: come agire per limitarla solo ad alcuni figli

Buongiorno,
ho una nonna lievemente malata e memore di quanto successo in passato con il defunto marito (litigio tra parenti in corsia, scenate varie), vorrebbe disporre per il prossimo futuro una limitazione alla propria ed eventuale assistenza ospedaliera a solo alcuni figli, rispetto ad altri. Il dubbio sta nel fatto che non sappiamo come è possibile agire per dare solo ad alcuni figli l’obbligo di assistenza ed impedirlo agli altri. Come sarebbe meglio procede?

Grazie mille
Giovanni

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Egr. Sig. Giovanni,

il quesito che ha sottoposto alla mia attenzione non è di semplice soluzione poiché sono in gioco diversi interessi, pertanto sono necessarie alcune doverose premesse in materia.

L’assistenza ospedaliera è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso strutture di ricovero che a seconda del modello organizzativo prescelto possono essere distinte in: Presidi ospedalieri (PO), aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) o Policlinici Universitari a gestione diretta, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) o ancora Case di cura o strutture private accreditate con il SSN.

La vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza in materia di organizzazione della rete di assistenza ospedaliera che viene effettuata sulla base di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale.

Dunque, quando lo stato di salute di un cittadino necessita di diagnosi e di cure che non possono essere realizzati ambulatorialmente o a domicilio, il Servizio Sanitario Nazionale gli assicura l’assistenza ospedaliera gratuita presso le strutture di cui sopra. Pertanto la limitazione a cui fa riferimento nella Sua comunicazione riguarda il diritto di visita dei familiari del ricoverato in una delle strutture che garantiscono l’assistenza ospedaliera.

Occorre preliminarmente rilevare che al momento dell’accettazione nel nosocomio, al malato deve essere consegnato un opuscolo informativo dei servizi offerti, degli orari dei pasti e delle visite, dei servizi religiosi disponibili. Ma non solo, nella stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere per le persone anziane è previsto, specificamente nel caso di pazienti ultra-sessantacinquenni è consentita la presenza di un familiare o di un delegato della famiglia continuativamente durante la degenza.

Alla luce di quanto sopra non si ravvisa, a parere di chi scrive, la possibilità di limitare la visita del malato a solo “alcuni” visitatori mediante uno strumento giuridico ad hoc, proprio perché la degenza nel nosocomio del paziente è volta allo svolgimento dell’attività assistenziale e terapeutica nella quiete e nel riposo.

Ovviamente secondo consuetudine è consigliabile contenere la durata della visita per garantire la tranquillità degli ammalati, ma non vietare ad alcuni familiari la visita del paziente al quale potrebbe giovare la presenza di più familiari o conoscenti.

Pertanto, in virtù dei più ampi principi generali del Ns. ordinamento a tutela della salute e/o integrità fisica, Sua nonna potrebbe sottoscrivere una diffida con quale si invitano i destinatari a non farLe visita, qualora venisse ricoverata presso una struttura sanitaria, che garantisca l’assistenza ospedaliera.

Tale diffida potrebbe essere motivata in tal senso, specificando che Sua nonna non gradisce la presenza di alcuni familiari proprio perché potrebbero, nelle più estreme delle ipotesi, turbare la quiete cui è abituata, o addirittura  potrebbero mettere a repentaglio il Suo stato di salute ed ostacolare la convalescenza, anche alla luce degli ostili rapporti con questi familiari, motivo di forte agitazione e conseguente peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Inoltre, è necessario inviare a mezzo r.a.r. ai destinatari il predetto atto di diffida, che dovrà altresì contenere l’avvertimento che in caso di mancata ottemperanza a quanto richiesto, Sua nonna, o chi per Lei, potrà rivolgersi presso ogni sede competente per tutelare i diritti e gli interessi violati.

In conclusione, in mancanza di uno specifico strumento giuridico volto a vietare la visita del parente/conoscente sgradito al paziente ricoverato presso una struttura sanitaria, la tutela degli interessi di Sua nonna potrebbe essere comunque garantita per mezzo della sottoscrizione e della notifica ai destinatari di un atto di diffida contenente le motivazioni sopra esposte.

Nella speranza di aver adeguatamente risposto ai Suoi interrogativi, porgo saluti cordiali.

Sergio Scicchitano

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