Assemblea condominiale: delega in bianco, l'onere della prova spetta al condomino delegante
“In caso di partecipazione di un condomino all’assemblea a mezzo di rappresentante, qualora il condomino rappresentato impugni la deliberazione dell’assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio ‘infedele’ delegato per abusivo riempimento della delega firmata in bianco (voto che abbia inciso o sulla regolare costituzione dell’assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento), deve fornire la prova di un accordo di contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto non essendo sufficiente il mero disconoscimento del contenuto della delega”.
È quanto stabilito dagli Ermellini nella sentenza n. 16673 emanata il 25/06/2018 dalla Sez. VI della Suprema Corte di Cassazione.
Il contenzioso in discorso ha preso avvio dall’impugnazione da parte di S.A., innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, della delibera dell’assemblea di condominio tenutasi il 16.09.2016.
S.A. assumeva, nella propria ricostruzione dei fatti, di aver conferito la delega per la predetta adunanza all’amministratrice di condominio B.M.L. ma di essere stato illegittimamente rappresentato da S.V.
Avverso quanto affermato dall’attore il convenuto Condominio produceva in giudizio la delega sottoscritta dallo stesso S.A. e con la quale venivano attribuiti ad S.V. i poteri di rappresentanza.
Lo stesso attore, nel corso dell’istruttoria, riconosceva la firma come propria ma eccepiva come il documento prodotto da parte convenuta fosse stato in realtà rilasciato in bianco e per una diversa assemblea.
Il Tribunale di Civitavecchia, non considerando sufficientemente provata l’argomentazione di parte attrice, con la sentenza del 23 maggio 2012, rigettava la domanda.
Nei confronti della pronuncia di primo grado, S.A. proponeva ricorso innanzi la Corte d’Appello di Roma, la quale confermava in fatto ed in diritto quanto sancito dal Giudice di prime cure.
Avverso la decisione della Corte d’Appello l’attore proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, ha ribadito il principio secondo cui i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condominio rappresentato vadano disciplinati in base alle regole del mandato.
Alla luce di ciò, la prova dell’esistenza dell’oggetto e dei limiti del mandato può essere acquisita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass., Sez.2 n.2416 – Cass. Sez. 2 n.12466).
Nel caso di specie l’attore aveva affermato di aver firmato una delega in bianco e si doleva che il riempimento fosse avvenuto “contra pacta”.
La sussistenza di un accordo tra delegante e delegato doveva però essere necessariamente provato dall’attore non costituendo il semplice disconoscimento un “mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco”.
I Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, rigettato il ricorso.
Dott. Elio Pino
Assemblea condominiale: delega in bianco, l'onere della prova spetta al condomino delegante
“In caso di partecipazione di un condomino all’assemblea a mezzo di rappresentante, qualora il condomino rappresentato impugni la deliberazione dell’assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio ‘infedele’ delegato per abusivo riempimento della delega firmata in bianco (voto che abbia inciso o sulla regolare costituzione dell’assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento), deve fornire la prova di un accordo di contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto non essendo sufficiente il mero disconoscimento del contenuto della delega”.
È quanto stabilito dagli Ermellini nella sentenza n. 16673 emanata il 25/06/2018 dalla Sez. VI della Suprema Corte di Cassazione.
Il contenzioso in discorso ha preso avvio dall’impugnazione da parte di S.A., innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, della delibera dell’assemblea di condominio tenutasi il 16.09.2016.
S.A. assumeva, nella propria ricostruzione dei fatti, di aver conferito la delega per la predetta adunanza all’amministratrice di condominio B.M.L. ma di essere stato illegittimamente rappresentato da S.V.
Avverso quanto affermato dall’attore il convenuto Condominio produceva in giudizio la delega sottoscritta dallo stesso S.A. e con la quale venivano attribuiti ad S.V. i poteri di rappresentanza.
Lo stesso attore, nel corso dell’istruttoria, riconosceva la firma come propria ma eccepiva come il documento prodotto da parte convenuta fosse stato in realtà rilasciato in bianco e per una diversa assemblea.
Il Tribunale di Civitavecchia, non considerando sufficientemente provata l’argomentazione di parte attrice, con la sentenza del 23 maggio 2012, rigettava la domanda.
Nei confronti della pronuncia di primo grado, S.A. proponeva ricorso innanzi la Corte d’Appello di Roma, la quale confermava in fatto ed in diritto quanto sancito dal Giudice di prime cure.
Avverso la decisione della Corte d’Appello l’attore proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, ha ribadito il principio secondo cui i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condominio rappresentato vadano disciplinati in base alle regole del mandato.
Alla luce di ciò, la prova dell’esistenza dell’oggetto e dei limiti del mandato può essere acquisita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass., Sez.2 n.2416 – Cass. Sez. 2 n.12466).
Nel caso di specie l’attore aveva affermato di aver firmato una delega in bianco e si doleva che il riempimento fosse avvenuto “contra pacta”.
La sussistenza di un accordo tra delegante e delegato doveva però essere necessariamente provato dall’attore non costituendo il semplice disconoscimento un “mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco”.
I Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, rigettato il ricorso.
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