Published On: 2 Dicembre 2017Categories: Articoli, Chiara Vaccaro, Diritto civile, Diritto di famiglia

Assegno divorzile: quanto pesa l'inerzia nella ricerca di un lavoro

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1 con ordinanza n. 25697/2017; depositata il 27 Ottobre ha ripreso in considerazione la richiesta di un uomo che ha chiesto una riduzione del contributo a favore della ex moglie.

 L’uomo versava alla ex un «un assegno di mantenimento di 2mila e 700 euro ciascuno per i due figli, collocati presso la madre» e «2mila e 162 euro da versare all’ex moglie».  

A ‘costringere’ l’ex marito alla richiesta della riduzione dell’assegno di mantenimento sarebbe stato il presunto rifiuto della donna ad una concreta opportunità di lavoro.

I giudici del Tribunale e della Corte d’appello avevano respinto la richiesta di «diminuzione dell’assegno alla moglie».

Di parere opposto i magistrati della Cassazione.

Dovranno essere verificate in Corte d’appello «le circostanze», richiamate dall’uomo, «dell’inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa».

I giudici ritengono «per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno» è rilevante «l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro», ossia «la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita» tenendo conto di «ogni concreto fattore individuale ed ambientale».

Infine andrà tenuto presente anche il fatto che «i figli sono ormai grandi e non necessitano della costante presenza fisica di un adulto».

 Dott.ssa Chiara Vaccaro

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Published On: 2 Dicembre 2017Categories: Articoli, Chiara Vaccaro, Diritto civile, Diritto di famigliaBy

Assegno divorzile: quanto pesa l'inerzia nella ricerca di un lavoro

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1 con ordinanza n. 25697/2017; depositata il 27 Ottobre ha ripreso in considerazione la richiesta di un uomo che ha chiesto una riduzione del contributo a favore della ex moglie.

 L’uomo versava alla ex un «un assegno di mantenimento di 2mila e 700 euro ciascuno per i due figli, collocati presso la madre» e «2mila e 162 euro da versare all’ex moglie».  

A ‘costringere’ l’ex marito alla richiesta della riduzione dell’assegno di mantenimento sarebbe stato il presunto rifiuto della donna ad una concreta opportunità di lavoro.

I giudici del Tribunale e della Corte d’appello avevano respinto la richiesta di «diminuzione dell’assegno alla moglie».

Di parere opposto i magistrati della Cassazione.

Dovranno essere verificate in Corte d’appello «le circostanze», richiamate dall’uomo, «dell’inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa».

I giudici ritengono «per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno» è rilevante «l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro», ossia «la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita» tenendo conto di «ogni concreto fattore individuale ed ambientale».

Infine andrà tenuto presente anche il fatto che «i figli sono ormai grandi e non necessitano della costante presenza fisica di un adulto».

 Dott.ssa Chiara Vaccaro

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