Published On: 19 Febbraio 2016Categories: Articoli, Diritto di famiglia, Gabriella PiroBy

Assegno divorzile: quanto pesa la durata del matrimonio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2343 del 19 novembre 2015 depositata in data 5 febbraio 2016, ha confermato l’orientamento ormai consolidato in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile.

Più in particolare, riprendendo una pronuncia recente (Cass. civ., sezione I, n. 11870 del 9 giugno 2015) gli Ermellini hanno ribadito che il diritto all’assegno divorzile deve essere accertato dal Giudice verificando dapprima la sua esistenza in astratto “in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto”.

Nella seconda fase l’accertamento deve essere invece compiuto in relazione al concreto ammontare dell’assegno stesso, avendo riguardo delle condizioni dei coniugi e “del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”

In questo senso, pertanto, la durata del matrimonio costituisce un elemento che può influenzare la determinazione della misura dell’assegno divorzile; viceversa, tale elemento assume un rilievo marginale rispetto all’astratto riconoscimento del diritto a percepirlo.

Ciò in ragione della particolare finalità di tutela del coniuge economicamente più debole, fatta eccezione per i casi in cui il matrimonio abbia avuto una durata così effimera da non realizzare alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.

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Assegno divorzile: quanto pesa la durata del matrimonio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2343 del 19 novembre 2015 depositata in data 5 febbraio 2016, ha confermato l’orientamento ormai consolidato in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile.

Più in particolare, riprendendo una pronuncia recente (Cass. civ., sezione I, n. 11870 del 9 giugno 2015) gli Ermellini hanno ribadito che il diritto all’assegno divorzile deve essere accertato dal Giudice verificando dapprima la sua esistenza in astratto “in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto”.

Nella seconda fase l’accertamento deve essere invece compiuto in relazione al concreto ammontare dell’assegno stesso, avendo riguardo delle condizioni dei coniugi e “del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”

In questo senso, pertanto, la durata del matrimonio costituisce un elemento che può influenzare la determinazione della misura dell’assegno divorzile; viceversa, tale elemento assume un rilievo marginale rispetto all’astratto riconoscimento del diritto a percepirlo.

Ciò in ragione della particolare finalità di tutela del coniuge economicamente più debole, fatta eccezione per i casi in cui il matrimonio abbia avuto una durata così effimera da non realizzare alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.

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