Published On: 11 Settembre 2015Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Assegno di mantenimento: obbligatorio anche per figlio maggiorenne non autosufficiente

Con ordinanza n. 17808, depositata l’8 settembre 2015, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine in tema di assegno di mantenimento familiare.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato che il figlio – per quanto maggiorenne – abbia il diritto di ottenere l’assegno di mantenimento da parte del genitore fin quando il genitore stesso non sia in grado di fornire prova del raggiungimento dell’indipendenza economica di quest’ultimo.

La massima è stata ribadita in occasione di un caso specifico: in particolare, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra coniugi, la Corte d’Appello di Cagliari rigettava la richiesta del marito di essere esentato dall’assegno per la moglie e di ridurre quello per la figlia maggiorenne.

L’uomo adiva la S. C., lamentando l’entità dell’assegno, la mancata considerazione della breve durata del matrimonio, nonché la maggiore età della figlia ventiseienne.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ribadito come la durata del matrimonio non possa in alcun modo rappresentare elemento deducibile nel procedimento ex art. 9, l. divorzio, nonché il principio in base al quale l’obbligo genitoriale di concorrere al mantenimento dei figli non si interrompe compiuto il diciottesimo anno d’età, perdurando piuttosto fino al raggiungimento dell’indipendenza (Cfr. Cass. 15500/14).

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Assegno di mantenimento: obbligatorio anche per figlio maggiorenne non autosufficiente

Con ordinanza n. 17808, depositata l’8 settembre 2015, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine in tema di assegno di mantenimento familiare.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato che il figlio – per quanto maggiorenne – abbia il diritto di ottenere l’assegno di mantenimento da parte del genitore fin quando il genitore stesso non sia in grado di fornire prova del raggiungimento dell’indipendenza economica di quest’ultimo.

La massima è stata ribadita in occasione di un caso specifico: in particolare, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra coniugi, la Corte d’Appello di Cagliari rigettava la richiesta del marito di essere esentato dall’assegno per la moglie e di ridurre quello per la figlia maggiorenne.

L’uomo adiva la S. C., lamentando l’entità dell’assegno, la mancata considerazione della breve durata del matrimonio, nonché la maggiore età della figlia ventiseienne.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ribadito come la durata del matrimonio non possa in alcun modo rappresentare elemento deducibile nel procedimento ex art. 9, l. divorzio, nonché il principio in base al quale l’obbligo genitoriale di concorrere al mantenimento dei figli non si interrompe compiuto il diciottesimo anno d’età, perdurando piuttosto fino al raggiungimento dell’indipendenza (Cfr. Cass. 15500/14).

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