Published On: 28 Maggio 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Giulia Colicchio

Assegno a favore di soggetto diverso del beneficiario: responsabile la banca

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12477 del 21.05.2018 si sono pronunciate sulla responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario.

Nel caso di specie l’incasso aveva ad oggetto un assegno di traenza non trasferibile; tale titolo viene emesso nei casi in cui un soggetto debba trasferire del denaro ad altro soggetto non titolare di conto corrente. La banca quindi aveva acconsentito alla richiesta di apertura di un libretto di risparmio a seguito dell’esibizione di carta d’identità e codice fiscale, poi rivelatosi falsi, su cui aveva accreditato la somma dell’assegno.

Secondo l’art. 43 comma 2 della legge assegni RD 1736/33 “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha affermato che si tratterebbe di responsabilità contrattuale derivante da contrato sociale qualificato idoneo a produrre obbligazioni e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede, in quanto i soggetti che utilizzano i servizi bancari fanno affidamento sulla specifica professionalità del banchiere nel puntuale espletamento dei suoi compiti e nella specifica responsabilità in cui incorre nel caso in cui non osservi le regole previste dalla legge.

Di conseguenza sulla scorta di tali considerazioni, per la Corte, la banca è responsabile per il suo comportamento colposo qualora non osservi il dovere di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c.

La banca nel caso specifico non ha provato di aver assolto diligentemente ai suoi obblighi  in quanto la verifica delle generalità del soggetto al momento dell’incasso è stata ritenuta sommaria e avrebbe dunque dovuto adottare maggiori cautele, acquisendo ulteriori informazioni nei confronti di una persona che le era in precedenza sconosciuta ed in una situazione sospetta in cui risultava evidente che l’unico scopo perseguito con la richiesta di apertura libretto di risparmio era quello di incassare il titolo.

Pertanto il comportamento assunto dall’Istituto di Credito non è stato ritenuto sufficientemente diligente per escludere la responsabilità dell’Istituto stesso.

Dott.ssa Giulia Colicchio

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Published On: 28 Maggio 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Giulia ColicchioBy

Assegno a favore di soggetto diverso del beneficiario: responsabile la banca

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12477 del 21.05.2018 si sono pronunciate sulla responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario.

Nel caso di specie l’incasso aveva ad oggetto un assegno di traenza non trasferibile; tale titolo viene emesso nei casi in cui un soggetto debba trasferire del denaro ad altro soggetto non titolare di conto corrente. La banca quindi aveva acconsentito alla richiesta di apertura di un libretto di risparmio a seguito dell’esibizione di carta d’identità e codice fiscale, poi rivelatosi falsi, su cui aveva accreditato la somma dell’assegno.

Secondo l’art. 43 comma 2 della legge assegni RD 1736/33 “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha affermato che si tratterebbe di responsabilità contrattuale derivante da contrato sociale qualificato idoneo a produrre obbligazioni e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede, in quanto i soggetti che utilizzano i servizi bancari fanno affidamento sulla specifica professionalità del banchiere nel puntuale espletamento dei suoi compiti e nella specifica responsabilità in cui incorre nel caso in cui non osservi le regole previste dalla legge.

Di conseguenza sulla scorta di tali considerazioni, per la Corte, la banca è responsabile per il suo comportamento colposo qualora non osservi il dovere di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c.

La banca nel caso specifico non ha provato di aver assolto diligentemente ai suoi obblighi  in quanto la verifica delle generalità del soggetto al momento dell’incasso è stata ritenuta sommaria e avrebbe dunque dovuto adottare maggiori cautele, acquisendo ulteriori informazioni nei confronti di una persona che le era in precedenza sconosciuta ed in una situazione sospetta in cui risultava evidente che l’unico scopo perseguito con la richiesta di apertura libretto di risparmio era quello di incassare il titolo.

Pertanto il comportamento assunto dall’Istituto di Credito non è stato ritenuto sufficientemente diligente per escludere la responsabilità dell’Istituto stesso.

Dott.ssa Giulia Colicchio

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