Published On: 13 Novembre 2016Categories: Articoli, Claudia Barbara Bondanini, Diritto Penale, News

Anti-terrorismo, in vigore la Legge n. 153

Il 28.07.2016 è entrata in vigore la Legge n. 153 volta sia all’introduzione di nuove norme dirette alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo, sia alla ratifica di cinque differenti atti internazionali (1) Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo – Varsavia il 16 maggio 2005; 2) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare – New York il 14 settembre 2005; 3) Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo – Strasburgo il 15 maggio 2003; 4) Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo – Varsavia il 16 maggio 2005; 5) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo – Riga il 22 ottobre 2015).

Tale novità legislativa ha introdotto significative modifiche al corpo del codice penale mediante l’inserimento di quattro nuove norme, precisamente: l’art 270 quinquies.1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, l’art. 270 quinquies.2 – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro e l’art 280 terAtti di terrorismo nucleare ed infine l’art. 270 septiesConfisca.

Lo scopo principale delle predette disposizioni è quello di contrastare il compimento di condotte dirette a sostenere, sia materialmente che economicamente, la realizzazione di atti di violenza terroristica posti in essere da soggetti non appartenenti a organizzazioni terroristiche, ma bensì che agiscono o sono intenzionati ad agire in proprio.

L’ulteriore intenzione del legislatore, con tale normativa, è quella prevedere uno specifico reato che sia volto a punire efficacemente chiunque realizzi condotte dirette ad agevolare e sostenere qualunque attività di terrorismo nazionale.

Ad esempio, in particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 270 quinquies.1 c.p., si ritiene penalmente responsabile chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, con la peculiarità che tali comportamenti sono puniti a prescindere dall’effettivo utilizzo dei fondi per la realizzazione di attività terroristiche.

Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini

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Anti-terrorismo, in vigore la Legge n. 153

Il 28.07.2016 è entrata in vigore la Legge n. 153 volta sia all’introduzione di nuove norme dirette alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo, sia alla ratifica di cinque differenti atti internazionali (1) Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo – Varsavia il 16 maggio 2005; 2) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare – New York il 14 settembre 2005; 3) Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo – Strasburgo il 15 maggio 2003; 4) Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo – Varsavia il 16 maggio 2005; 5) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo – Riga il 22 ottobre 2015).

Tale novità legislativa ha introdotto significative modifiche al corpo del codice penale mediante l’inserimento di quattro nuove norme, precisamente: l’art 270 quinquies.1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, l’art. 270 quinquies.2 – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro e l’art 280 terAtti di terrorismo nucleare ed infine l’art. 270 septiesConfisca.

Lo scopo principale delle predette disposizioni è quello di contrastare il compimento di condotte dirette a sostenere, sia materialmente che economicamente, la realizzazione di atti di violenza terroristica posti in essere da soggetti non appartenenti a organizzazioni terroristiche, ma bensì che agiscono o sono intenzionati ad agire in proprio.

L’ulteriore intenzione del legislatore, con tale normativa, è quella prevedere uno specifico reato che sia volto a punire efficacemente chiunque realizzi condotte dirette ad agevolare e sostenere qualunque attività di terrorismo nazionale.

Ad esempio, in particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 270 quinquies.1 c.p., si ritiene penalmente responsabile chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, con la peculiarità che tali comportamenti sono puniti a prescindere dall’effettivo utilizzo dei fondi per la realizzazione di attività terroristiche.

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